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Sent.C. Conti 21/04/1993, n. 63

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1. Appalti - Varianti - Affidamento nuovi e maggiori lavori oltre il sesto quinto - Ammissibilità - Condizioni.
1. L'affidamento di nuovi e maggiori lavori (eccedenti il sesto quinto dell'importo contrattuale originario) allo stesso appaltatore con atto aggiuntivo è legittimo solo nel caso in cui coesistano determinate condizioni qualitative e quantitative obiettivamente accertabili, e cioè, quanto alle condizioni qualitative, che i lavori (di variazione o di aumento) non figurino nel progetto posto a base del primo appalto concluso e che tale mancata inclusione, nel progetto originario, sia connessa e conseguente ad un effetto affatto imprevisto che impone, ai fini della compiutezza e della rispondenza nella costruzione dell'opera, la necessità di «nuovi lavori», e quanto alle condizioni quantitative, che si tratti di lavori complementari e cioè di lavori che, benché separabili, siano strettamente necessari al perfezionamento dell'appalto.

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