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Sent. C. Cass. 07/07/1993, n. 7462

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1. Ingegneri e architetti - Onorario - Per opera o parere prestati su richiesta di un geometra - Richiesta dell'onorario direttamente al committente del geometra - Ammissibilità - Condizioni.
1. A norma dell'art. 17 L. 2 marzo 1949 n. 144 lo specialista (nella specie, ingegnere) cui un geometra abbia chiesto un'opera od un parere finalizzato all'adempimento dell'incarico affidatogli, può chiedere il pagamento del proprio compenso direttamente al committente del geometra soltanto quando detto committente abbia autorizzato il geometra ad avvalersi di uno specialista; infatti, poiché la carenza di autorizzazione comporta che il committente ha affidato l'incarico esclusivamente al geometra, ne consegue che il rapporto relativo alla prestazione dello specialista intercorre unicamente tra lo specialista stesso ed il geometra, con esclusione del committente.


L. 2 marzo 1949 n. 144, art. 17 R

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