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Sent.C. Conti 05/06/1996, n. 173

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1. Opere pubbliche - Lavori in economia - Cottimo fiduciario - Scelta del cottimista - Non occorre gara né approvazione del contratto.
1. Il cottimo, forma tipica di esecuzione dei lavori in economia, si sostanzia nel fatto che l'Ufficio competente stabilisce direttamente, sotto la sua responsabilità, accordi con ditte di fiducia, senza che necessiti esperire una gara per la scelta del cottimista e senza che occorra per il perfezionamento del contratto la sua approvazione, tanto che dal punto di vista formale gli atti di cottimo fiduciario rientrano nei contratti affidati per trattativa privata anche se sussiste la possibilità che siano preceduti da gare ufficiose.

1. Ved. C. Conti, Stato 10 giugno 1992 n. 39 R secondo la quale l'affidamento dell'esecuzione di un'opera con cottimo fiduciario ha natura di trattativa privata.

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