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Ord.Corte Cost. 29/04/1996, n. 137

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Reato condonabile ex art. 13 L. 1985 n. 47 - Avvenuta demolizione delle opere non preclude estinzione del reato. 2. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Reato condonabile ex art. 39 L. 1994 n. 724 - Disparità di trattamento fra opere demolite e non demolite - Non sussiste contrasto con art. 3 Cost.
1. Le disposizioni relative alla c.d. «sanatoria edilizia» in via ordinaria (accertamento di conformità di cui agli artt. 13 e 22 L. 28 febbraio 1985 n. 47) vanno intese nel senso che la avvenuta demolizione del manufatto non impedisce l'estinzione del reato purché si tratti di costruzione che se non demolita avrebbe potuto ottenere la concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 cit., non essendo d'altro canto precluso al responsabile dell'abuso che lo abbia demolito di presentare la domanda di condono-sanatoria con estinzione del reato anche a demolizione avvenuta. 2. L'art. 39 L. 23 dicembre 1994 n. 724 si è limitato a riaprire i termini per la presentazione delle domande di sanatoria edilizia, con spostamento della data di ultimazione delle opere abusive, ai fini dell'applicazione del condono di cui alla L. 28 febbraio 1985 n. 47, con l'aggiunta di taluni nuovi obblighi e restrizioni soggettive ed oggettive, volte a circoscrivere l'ambito di definizione agevolata o a riequilibrare situazioni di eccessivo vantaggio, ma senza introdurre alcuna innovazione alla precedente disciplina agli effetti della presentazione della domanda, o del pagamento dell'oblazione, ovvero in ordine all'intervenuta demolizione delle opere abusive; pertanto, anche in base al condono riaperto in base al citato art. 39, non esiste disparità di trattamento (con conseguente manifesta infondatezza della questione) rispetto a chi non abbia tempestivamente demolito, continuando la demolizione a non essere elemento discriminativo od ostativo rispetto alla domanda di condono con pagamento dell'oblazione, restando fermi i normali effetti estintivi di cui all'art. 38 legge n. 47 del 1985.

1. Ved. C. Cost. 29 marzo 1989 n. 167 [R=WCC29M89167] 31 marzo 1988 n. 368 [R=WCC31M88368] 2. Ved. C. Cost 12 settembre 1995 n. 427.[R=WCC12S95427] 1a. e 2a. Come nota 1a. a C. Stato V 9 gennaio 1996 n. 29.R
L. 28 febbraio 1985 n. 47; R L. 23 dicembre 1994 n. 724, art. 39 R

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