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Sent. C. Stato 24/02/1996, n. 246

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1. Edilizia ed urbanistica - Bellezze naturali - Costruzioni edilizie - Nulla osta regionale - Annullamento ministeriale - Termine - Dies a quo - Individuazione. 2. Edilizia ed urbanistica - Bellezze naturali - Costruzioni edilizie - Nulla osta regionale - Annullamento ministeriale - Poteri del Ministro - Limiti. 3. Edilizia ed urbanistica - Bellezze naturali - Costruzioni edilizie - Nulla osta regionale - Motivazione - Necessità - Contenuto.
1. Il termine perentorio di sessanta giorni previsto dalla L. 8 agosto 1985 n. 431 per annullare l'autorizzazione regionale alla realizzazione di interventi edilizi ai sensi dell'art. 7 L. 29 giugno 1939 n. 1497 decorre dalla data di ricezione della relativa autorizzazione da parte del Ministro competente. 2. Il potere di annullamento d'ufficio del nulla osta paesaggistico regionale per la costruzione di un edificio, devoluto al Ministro dei beni culturali e ambientali, non comporta da parte di quest'ultimo un riesame complessivo delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dalla Regione, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell'autorizzazione, ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità sull'operato delle Amministrazioni delegate, peraltro inclusivo di eventuali vizi funzionali suscettibili di ascrizione alle diverse figure sintomatiche di eccesso di potere. 3. Nel caso di autorizzazione ad interventi edilizi in zone paesisticamente protette, è necessario che l'atto autorizzativo sia congruamente motivato, con l'indicazione dell'iter logico seguito, in ordine alle ragioni di compatibilità effettive che - in riferimento agli specifici valori paesistici dei luoghi - possano, ove sussistenti, consentire i progettati lavori, considerati soprattutto nella loro globalità e non esclusivamente in semplici episodi di dettaglio.

1. Ved. C. Stato VI 9 novembre 1994 n. 1594.[R=WCS9N941594] 2. Ved. C. Stato VI 12 novembre 1993 n. 849.[R=WCS12N93849] 3. Ved. C. Stato VI 15 dicembre 1981 n. 751.[R=WCS15D81751] 1a., 2a. e 3a. Come nota 1a. e 2a. a C. Stato V 9 gennaio 1996 n. 29.R
[L. 29 giugno 1939 n. 1497, art. 7 R; L. 8 agosto 1985 n. 431 R

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