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Sent.C. Cass. 27/12/1996, n. 11522

43258 43258
1. Appalti o vendita - Configurabilità per appalto per importante modifica a cose.
1. E' configurabile un contratto di appalto quando le modifiche da apportare a cose, pur rientranti nella normale attività produttività dell'imprenditore che si obbliga a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti secondari e marginali diretti ad adattarle alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma siano tali da dare luogo ad un opus perfectum di valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte.


Cod. civ. artt. 1470, 1655

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