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Sent. C. Cass. 07/12/1996, n. 10920

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1. Appalti oo.pp. - Riserve - Iscrizione nel registro di contabilità e conferma nel conto finale - Necessità.
1. In tema di appalto di opera pubblica, a norma degli artt. 26 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063; 54 e 64 R.D. 25 maggio 1895 n. 350, l'iscrizione delle riserve sul registro di contabilità è condizione necessaria ma non sufficiente per la loro efficacia, essendo indispensabile, a questo fine, anche la loro conferma all'atto della sottoscrizione sul conto finale.

1. Sull'obbligo di iscrizione delle riserve nel registro di contabilità e poi nel conto finale, ved. Cass. 16 settembre 1992 n. 10582 R, 19 marzo 1991 n. 2934 R, 19 marzo 1991 n. 2933 R, 14 gennaio 1987 n. 173 R
R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 54 e 64[R=RD25MA95,A=54]; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 26[R=DPR106362,A=26]

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