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L. R. Campania 28/07/2017, n. 22

Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in aree di crisi ed in Zone Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Errata corrige in B.U. 07/08/2017, n. 62
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Art. 1 - (Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54)

1. La legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave e torbiere) è così modificata:

a) al comma 1, dell’articolo 2, le parole “previo parere della Commissione consultiva regionale di cui all’art. 3 della presente legge”, sono sostituite con le seguenti “previo parere delle Commissioni Consiliari competenti.”

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Art. 2 - (Modifiche alle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività estrattive)

1. Le norme di attuazione del Piano Regionale delle Attività estrattive (P.R.A.E. 2006) sono così modificate:

a) il comma 1, dell’articolo 5 è così sostituito:

“1. Il PRAE ha efficacia e validità per dieci anni ed è aggiornato dopo cinque anni con delibera di Giunta regionale, nel rispetto dei principi generali e dei criteri informatori del piano medesimo.

1 bis. Le Norme tecniche del PRAE stabiliscono i criteri per individuare gli ambiti territoriali di saturazione estrattiva, anche in ampliamento delle aree ZAC del vigente PRAE, ove è vietato, in ragione delle pregresse attività di coltivazione, il rilascio di autorizzazioni o concessioni per future attività di cava. I predetti criteri tengono prioritariamente conto del numero, contiguità e dimensioni di esistenti siti che incidono nei medesimi ambiti territoriali. Detti ambiti sono perimetrati negli allegati cartografici al PRAE riportanti le zonizzazioni di Piano.

1 ter. Il PRAE prevede un programma straordinario di riqualificazione dei siti dismessi e non interessati da programmi di ricomposizione ambientale, con priorità per quelli ricadenti negli ambiti di saturazione estrattiva. L'inserimento dei siti nel programma straordinario comporta la pubblica utilità degli interventi e la loro attuazione mediante Accordi di programma fra la Regione e gli enti locali interessati. Tali Accordi individuano i soggetti attuatori degli interventi che possono assumere le funzioni di autorità espropriante di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.), al fine di acquisire la proprietà delle aree interessate, se non già di proprietà pubblica.

1 quater. Per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ove l’area ne sia sprovvista, si può procedere ai sensi dell’articolo 10 del d.p.r. 327/2001. Con l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi di riqualificazione, comprendenti anche destinazioni per il riuso produttivo ed ambientale, sono fissati i termini entro cui i proprietari dei siti devono provvedere all'attuazione degli interventi. In mancanza il soggetto attuatore procede mediante procedura espropriativa ai sensi del d.p.r. 327/2001. Nella determinazione dell’indennità d’esproprio sono computati in detrazione i costi degli interventi di riqualificazione.”

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Art. 3 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.

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