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L. R. Puglia 03/11/2016, n. 30

Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente chiuso.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 09/08/2017, n. 36

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Art. 1 - Finalità

1. La Regione Puglia assicura il più alto livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni

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Art. 2 - Piano regionale radon

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon in ambiente confinato, di seguito denominato Piano, in coerenza con il Piano nazionale radon del Ministero della salute (PNR).

2. La Giunta regionale predispone il Piano con supporto tecnico-scientifico dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) e dell’Autorità di bacino della Puglia (ADB), eventualmente avvalendosi anche della collaborazione dell’Istituto superiore di sanit&agra

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Art. 3 - Livelli limite di concentrazione per le nuove costruzioni

N1

1. Sino all’approvazione del Piano regionale radon e agli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali di cui all’articolo 2, comma 5, e salvo limiti di concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero limiti specifici previsti per particolari attività di lavoro, per le nuove costruzioni, eccetto i va

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Art. 4 - Livelli limite di concentrazione per gli edifici esistenti

1. Sino all’approvazione del Piano regionale radon e agli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali di cui all’articolo 2, comma 5, e salvo limiti di concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero limiti specifici previsti per particolari attività di lavoro, per gli edifici esistenti, definiti dalle lettere a) e b), sono fissati i livelli limite di riferimento, misurati con un valore medio di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale:

a) per gli edifici “strategici di cui al D.M. 14.01.2008 e” N2 destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare i 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva;

b) per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi da quelli di cui alla lettera a) e aperti al pubblico, con e

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Art. 5 - Rinnovo delle attività di monitoraggio e eventuale risanamento

N4

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Art. 6 - Norme finali

1. In conformità con i principi contenuti nell’articolo 1 della presente legge e fino all’approvazione del Piano previsto dall’articolo 2, la Giunta regionale può ampliare la protezione e la tutela della salute pubblica da rischi derivanti dalla vita negli edifici come individuati con la presente legge, per l’esposizione a radionuclidi differenti dal radon, indicando i livelli limite di concentrazione di attività da radiazioni ionizzanti, anche con differenziazione rispetto alla destinazione e agli usi degli immobili interessati. Il provvedimento della Giunta regionale deve conseguir

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D.L. 76/2020: semplificazioni e altre misure in materia edilizia

Analisi puntuale delle disposizioni in materia di edilizia introdotte dal D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) dopo la sua conversione in legge, avvenuta con L. 11/09/2020, n. 120. Testo a fronte delle parti modificate del Testo unico edilizia (modifiche in giallo).
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