FAST FIND : GP14750

Sent. C. Giustizia UE 14/07/2016, n. C-406/14

3091450 3091450
Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/18/CE - Appalti pubblici di lavori - Legittimità dell’obbligo imposto agli offerenti di realizzare una determinata percentuale dell’appalto senza ricorrere al subappalto - Regolamento (CE) n. 1083/2006 - Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione - Obbligo per gli Stati membri di effettuare una rettifica finanziaria in relazione alle irregolarità constatate - Nozione di «irregolarità» - Necessità di una rettifica finanziaria in caso di violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici.

1) La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione, del 19 dicembre 2005, deve essere interpretata nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice non è autorizzata ad imporre, mediante una clausola del capitolato d’oneri di un appalto pubblico di lavori, che il futuro aggiudicatario esegua una determinata percentuale dei lavori oggetto di detto appalto avvalendosi di risorse proprie.
2) L’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 7, dello stesso, deve essere interpretato nel senso che il fatto che, nell’ambito di un appalto pubblico di lavori relativi ad un progetto che beneficia di un aiuto finanziario dell’Unione, l’amministrazione aggiudicatrice abbia imposto che il futuro aggiudicatario esegua almeno il 25 % di tali lavori avvalendosi di risorse proprie, in violazione della direttiva 2004/18, costituisce un’«irregolarità» ai sensi di detto articolo 2, punto 7, che giustifica la necessità di applicare una rettifica finanziaria ai sensi di detto articolo 98, nei limiti in cui non possa escludersi che tale violazione abbia avuto un effetto sul bilancio del Fondo interessato. L’importo di tale rettifica deve essere determinato tenendo conto di tutte le circostanze concrete rilevanti alla luce dei criteri citati al paragrafo 2, primo comma, dell’articolo 98 di detto regolamento, vale a dire la natura dell’irregolarità constatata, la gravità della stessa e la perdita finanziaria che ne è risultata per il Fondo interessato.

Dalla redazione

  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2023

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

I miglioramenti e le addizioni apportate dal conduttore alla cosa locata

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Condominio

La manutenzione e l'utilizzo del tetto condominiale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici
  • Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici

I concorsi di progettazione e di idee negli appalti pubblici

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Partenariato pubblico privato
  • Appalti e contratti pubblici

I contratti di Partenariato Pubblico Privato (PPP)

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Inquinamento atmosferico
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali

Omologazione veicoli leggeri

  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Inquinamento atmosferico

Dichiarazioni per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi per il 2024

  • Energia e risparmio energetico
  • Macchine e prodotti industriali
  • Efficienza e risparmio energetico
  • Norme tecniche

Ecodesign apparecchi di refrigerazione

  • Energia e risparmio energetico
  • Efficienza e risparmio energetico

Impianti di riscaldamento e condizionamento - Sistemi di automazione e controllo

  • Efficienza e risparmio energetico
  • Energia e risparmio energetico

Punti di ricarica edifici non residenziali