Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Liguria 02/07/2002, n. 27
L.R. Liguria 02/07/2002, n. 27
L.R. Liguria 02/07/2002, n. 27
- L.R. 15/07/2022, n. 7
- L.R. 29/12/2021, n. 22
- L.R. 21/12/2012, n. 50
- L.R. 29/12/2014, n. 41
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Art. 1 - (Finalità)1. Sino all'entrata in vigore di organiche disposizioni regionali in materia di usi civici, con la presente legge la Regione detta alcune prime norme al fine di disciplinare le funzioni amministrative in materia di usi civici trasferite, per la verifica della consistenza delle terre di uso c |
|
Art. 2 - (Funzioni di competenza regionale)1. In relazione alle funzioni amministrative di cui alla presente legge, alla Regione spetta l'istruttoria dei procedimenti in materia di uso civico elencati al comma 2. 2. Compete alla Regione l'espletamento delle |
|
Art. 3 - (Nomina di periti istruttori demaniali per l'accertamento delle terre di uso civico) |
|
Art. 4 - (Autorizzazione all'alienazione e al mutamento di destinazione)1. Per l'alienazione o il mutamento di destinazione delle terre di uso civico, il Comune, acquisito il parere dei comitati frazionali se costituiti, o il Comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico, richiede l'autorizzazione alla Regione ai sensi dell'articolo 12 della l. 1766/1927 e degli articoli 39 e 41 del regio decreto 26 febbraio 1 |
|
Art. 4-bis - (Conciliazioni stragiudiziali)1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751) e di cui alla |
|
Art. 5 - (Forme organizzative di utilizzazione delle terre di uso civico)1. Le terre di uso civico appartenenti alla categoria a) di cui all'articolo 11 della l. 1766/1927 sono gestite dai Comuni, dalle frazioni o dalle Amministrazioni separate dei beni di uso civi |
|
Art. 6 - (Abrogazione di norme)1. È abrogata la legge regionale 25 novembre 1994 n. 61 (determinazione dei compensi spettanti ai periti istruttori per operazioni |
|
Art. 7 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante: a) utilizzo ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a euro 51.645,69 in termini di competenza del capitolo 9500 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni |
Dalla redazione
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Durata del contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
30/04/2024
- L’accertamento fiscale cambia pelle da Italia Oggi
- Lavoro, pioggia di incentivi per tutti da Italia Oggi
- Enti, fondi da impegnare entro il 27/10 da Italia Oggi
- Equo compenso alieno al codice appalti da Italia Oggi
- Rifiuti e imballaggi, un nuovo organismo di sorveglianza sui consorzi da Italia Oggi
- Non ordinistici al Mimit: attestazione e associazioni da Italia Oggi