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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
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: GP13882
Sent. TAR. Lazio Latina 26/03/2015, n. 285
In tema di responsabilità civile dell’amministrazione il Giudice deve accertare l'ingiustizia del danno subito.
Come più volte osservato da questa sezione (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 9 ottobre 2014, n. 850; idem, 24 marzo 2014, n. 245; idem, 21 ottobre 2013, n. 779) - in tema di responsabilità civile dell’amministrazione, la giurisprudenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28 ottobre 2011, n. 22508) ha precisato che l’ingiustizia del danno non può ritenersi esistente in re ipsa nella mera illegittimità dell’esercizio della funzione amministrativa, dovendo, invece, il Giudice provvedere ad accertare, in ordine successivo: a) se sussista un evento dannoso; b) se il danno accertato possa essere qualificato come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l’ordinamento (pur se non classificabile come diritto soggettivo); c) se l’evento dannoso sia riferibile sotto il profilo causale, in applicazione dei criteri generali, alla condotta della P.A.; d) se l’evento dannoso sia imputabile alla responsabilità della P.A., sulla base non soltanto del dato obiettivo dell’illegittimità del provvedimento amministrativo, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa. In ordine alla ripartizione dell’onere della prova, secondo la giurisprudenza consolidata (cfr., ex multis, C. Stato, Sez. VI, 23 marzo 2009, n. 1716), cui ha aderito anche questa sezione (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 23 aprile 2013, n. 351), in materia di risarcimento del danno, vertendosi in tema di diritti soggettivi, trova piena applicazione il principio dell’onere della prova e non già l’onere del principio di prova che, almeno tendenzialmente, si applica in materia di interessi legittimi (peraltro, per la prova dell’elemento soggettivo, la posizione del privato è "facilitata" dalla possibilità di servirsi delle regole di comune esperienza e delle presunzioni) (per questa impostazione si veda T.A.R. Lazio, Latina, 9 dicembre 2014, n. 1045).
Nella fattispecie il ricorrente domanda il risarcimento del danno che sarebbe stato illecitamente cagionato all’immobile di sua proprietà dalla costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Roma - Napoli e della linea elettrica posta al suo servizio, ma, come rilevato, non specifica quale sarebbe stata la condotta illecita delle società intimate da cui sarebbe derivato il danno lamentato, né tantomeno dimostra in alcun modo l’effettiva esistenza di una simile condotta illecita.
Per esemplificare non è neppure chiarito se l’illecito consista in un vizio del progetto o se invece consista in errori di realizzazione del progetto o difformità dal medesimo riconducibili a mancanze del soggetto incaricato della sua attuazione. Tra l’altro la circostanza che non sia chiarito se ciò di cui si duole il ricorrente siano errori inescusabili nelle scelte progettuali (a partire dalla scelta del tracciato), ovvero nell’attività di esecuzione (pur di fronte a scelte progettuali impeccabili) e, perciò, errori in sede di affidamento dei lavori, ovvero in sede di vigilanza sulla loro esecuzione, rende impossibile stabilire quale sia la condotta illecita in concreto ascrivibile a ciascuna delle società intimate, il che tra l’altro rileva ai fini dell’esatta individuazione del Giudice munito di giurisdizione, in quanto un illecito attribuibile alla mera attività esecutiva (senza che sia data prova di alcuna omissione nelle attività di vigilanza e controllo di questa) ben difficilmente potrebbe farsi rientrare, ad avviso del Collegio, nella giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133, comma 1, lettera g), Codice del processo amministrativo. A ciò si aggiunge che in difetto di specifici vizi del progetto o della relativa attività esecutiva (in pratica allorchè venga in rilievo un’opera pubblica legittimamente progettata ed eseguita che determini tuttavia una compromissione del diritto di proprietà) il rimedio a disposizione del proprietario che si veda imporre una servitù o che subisca una riduzione di valore del suo diritto non è l’azione risarcitoria ma l’indennità prevista dall’articolo 44, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (ex articolo 46 della L. 25 giugno 1865, n. 2359).
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