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Sent. C. Stato 16/01/2015, n. 103

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Vietato l'affidamento di servizi professionali alle società commerciali.
L’affidamento di servizi professionali da parte di un ente pubblico è riservato a professionisti ed a società professionali: non sono ammesse società commerciali, nemmeno se hanno tra i dipendenti almeno un soggetto che ha il requisito dell’iscrizione all’albo. Legittima la previsione della lex specialis di gara che ammette alla partecipazione solo i professionisti (ovvero le società composte unicamente da tali professionisti ai sensi dell’articolo 10 della L. n. 183 del 2011) escludendo le società commerciali diverse da quelle di cui alla L. n. 183, cit. (sia pure alla condizione di avere alle proprie dipendenze almeno un professionista abilitato ai sensi della richiamata L. n. 12 del 1979). È evidente che l’attività richiesta all’aggiudicatario non si limita allo svolgimento delle operazioni di mero calcolo e stampa dei cedolini (nonché a quelle meramente strumentali ed accessorie) per le quali il quinto comma dell’articolo 1 della L. n. 12 del 1979 consente che la prestazione possa essere svolta da centri di elaborazione dati (è da ritenere, costituiti anche in forma di società commerciali) purché "assistiti" da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui al primo comma dell’articolo 1 della legge medesima. Al contrario, lo svolgimento delle attività presuppone lo svolgimento di attività di carattere intellettuale implicanti l’acclarato possesso di specifiche cognizioni lavoristico-previdenziali (attività per il cui svolgimento opera la più volte richiamata riserva dell’iscrizione agli albi professionali di cui alla L. n. 12 del 1979). L'ordinamento nazionale (e prescindendo da modelli del tutto peculiari che qui non rilevano come le società tra avvocati di cui all’articolo 16 del D. Leg.vo 2 febbraio 2001, n. 96 o le società di ingegneria di cui all’articolo 90, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici), si ritiene che il modello delle società fra professionisti di cui all’articolo 10 della L. 183 del 2011 costituisca la sola forma ammessa di esercizio in forma societaria delle professioni intellettuali di cui al Libro V - Titolo IV - Capo II del Codice civile (in virtù di questo modello è stato superato il generalizzato divieto di prestazione professionale in forma societaria o simili, già sancito dall’articolo 2 della L. 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza)). Al contrario, non può essere condivisa la tesi del primo Giudice secondo cui l’abrogazione (implicita) della L. n. 1815 del 1939 e delle preclusioni ivi contenute avrebbe determinato una sostanziale liberalizzazione dell’esercizio delle attività dei professionisti abilitati, consentendo in modo pressoché indifferenziato che esse possano essere espletate da società commerciali, purché si avvalgano in concreto, almeno in parte, dell’apporto di professionisti abilitati. Nel caso in esame la gara di appalto riguardava l’affidamento del servizio di ‘elaborazione buste paga, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi, consulenza in tema di amministrazione del personale’.

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