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L. R. Emilia Romagna 16/07/2015, n. 11

Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti.
Stralcio.
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/12/2015, n. 22
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Art. 1 - Principi e finalità generali

1. La Regione Emilia-Romagna, ispirandosi agli articoli 2 e 3 della Costituzione, all'articolo 2 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, recepita con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), all'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, ai principi contenuti nella comunicazione della Commissione europea COM(2011) 173 del 5 aprile 2011 “Quadro dell’UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020”, alla raccomandazione del Consiglio 2013/C 378/01 del 9 dicembre 2013 relativa a misure efficaci per l’integrazione dei Rom negli Stati membri e alla Strategia nazionale per l’inclusi

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Art. 2 - Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti

1. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali e delle commissioni assembleari competenti, nonché sentita la cabina di regia per le politiche sanitarie e sociali, eventualmente integrata da istituti di garanzia e soggetti pubblici interessati, adotta la Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti, di seguito denominata “Strategia regionale”.

2. La Strategia regionale è lo strumento di indirizzo e programmazione degli interve

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Art. 3 - Soluzioni abitative

1. La Regione, i comuni e le loro unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, nel rispetto delle scelte di vita e delle tradizioni culturali di rom e sinti, in condizioni di piena parità con gli altri cittadini e in relazione allo status giuridico dei singoli, favoriscono processi di autonomia, emancipazione e integrazione sociale ed in particolare:

a) sostengono il superamento delle aree sosta di cui all’articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) di grandi dimensioni, in quanto fonti di esclusione e discriminazioni, secondo gli indirizzi di cui alla Strategia regionale;

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Art. 4 - Art. 9

Omissis

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