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D. P.G.P. Trento 22/11/1989, n. 13-11/Leg.

Regolamento di esecuzione della L.P. 29 agosto 1988, n.28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente".

Con le modifiche introdotte da:
- D.P.G.P. 10/05/1995, n. 7-21/Leg.
- D.P.G.P. 13/03/2001, n. 5-56
- Delib. G.P. 26/03/2010, n. 625

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Art. 1. - Abbreviazioni e definizioni

1. Nel presente regolamento sono adottate le seguenti abbreviazioni:

- legge provinciale: L.P. 29 agosto 1988, n. 28;

- legge statale: L. 8 luglio 1986, n. 349;

- D.P.C.M. 377/88: Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 31 agosto 1988;

- D.P.C.M. 27 dicembre 1988: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 1989;

- Comitato: Comitato provinciale per l'ambiente;

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Art. 2 - (Ambito di applicazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)

1. Sono sottoposti alla procedura di v.i.a.:

a) i progetti di impianti, opere o interventi elencati nella colonna 1 dell'allegato A;

b) i progetti di impianti, opere o interventi elencati nella colonna 2 dell'allegato A, qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica;

c) i progetti di impianti, opere o interventi elencati nella colonna 2 dell'allegato A, qu

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Art. 3 - (Procedura di verifica)

1. La procedura di verifica si svolge su iniziativa del proponente, quale fase iniziale del processo di v.i.a..

2. Essa è obbligatoria - salvo che il proponente, rilevando autonomamente che il progetto presenta rilevanti interferenze con le componenti ambientali, non attivi direttamente la procedura di v.i.a. e l'eventuale fase di delimitazione del campo d'indagine - per i progetti riguardanti:

a) impianti, opere o interventi elencati nella colonna 2 dell'allegato A, qualora gli stessi non siano sottoposti obbligatoriamente a procedura di v.i.a. ai sensi dell'articolo 2;

b) ampliamenti o modifiche a impianti, opere o interventi esistenti, qualora da essi derivi complessivamente un impianto, opera o intervento rientrante nelle tipologie di progetto e nelle relative soglie dimensionali previste dalle colonne 1 e 2 dell'allegato A;

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Art. 3 bis - (Esclusioni dalla procedura di verifica)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, la Giunta provinciale può stabilire, con apposite deliberazioni, criteri e condizioni generali d'esclusione della procedura di verifica per i progetti di cui all'articolo 3, comma 2, tenendo conto dei seguenti elementi:

a) criteri di selezione di cui all'allegato B;

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Art. 4. - Valutazione d'impatto ambientale di competenza statale

N4 1. Resta ferma l'applicazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di competenza statale per i progetti relativi alle categorie di opere che le norme vigenti demandano alla competenza dello Stato

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Art. 5. - Documentazione degli studi di impatto ambientale

"1. Chiunque intenda realizzare un progetto sottoposto a V.I.A. deve presentare apposita domanda di compatibilità ambientale alla Giunta provinciale, depositandola presso "l'agenzia", corredata dalla seguente documentazione" N5:

a) il testo dello studio di impatto ambientale articolato secondo le indicazioni dell' art. 3 della legge provinciale e di quelle stabilite negli articoli successivi;

b) gli elaborati di progetto;

c) un riassunto non tecnico destinato all'informazione al pubblico con allegati grafici di agevole

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Art. 6. - Criteri e metodologie per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale

1. Lo studio di impatto ambientale è preparato con l'ausilio di un approccio interdisciplinare diretto ad assicurare l'uso integrato delle discipline tecniche, naturalistiche ed economiche che ineriscono a ciascuna tipologia di progetto. Lo studio è finalizzato alla formulazione da parte del proponente, di un giudizio globale di compatibilità ambientale dell'opera proposta, in conformità agli obiettivi della legge provinciale.

2. Lo studio di impatto fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.

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Art. 7. - Delimitazione del campo di indagine e analisi

1. Chi intenda realizzare un'opera o un progetto soggetto a V.I.A. può chiedere "all'agenzia", prima dell'inizio della relativa procedura, di delimitare il campo di indagine e di analisi dello studio di impatto ambientale in relazione alla natura e alle caratteristiche del progetto.N22

2.

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Art. 8. - Osservazioni

1. Tutte le osservazioni, sia individuali che collettive, inoltrate ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale sono raccolte ed allegate allo studio di impatto ambientale e formano oggetto d'esame e di valutazione da parte "dell'agenzia", del comitato e della Giunta provinciale.

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Art. 9. - Istruttoria

1. L'istruttoria si caratterizza per l'uso di un metodo critico e interdisciplinare nell'esame dello studio di impatto ambientale, favorisce il confronto tra la struttura provinciale, il proponente. A tal fine il comitato di propria iniziativa o su richiesta del proponente può invitare, nel corso dell'istruttoria, il proponente stesso ad illustrare il progetto.

2. L'istruttoria ha le seguenti finalità:

a) accertare l'idoneità della documentazione presentata; individuare il tipo di progetto cui la documentazione si riferisce, indicando la procedura che sarà osservata;

"b) verifica le relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b) della legge provinciale; la predetta veri

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Art. 10. - Coordinamento istruttorio con altri servizi o enti

1. Ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge provinciale, "l'agenzia" può richiedere, in qualsiasi momento, ai servizi e alle strutture provinciali nonché ad altre pubbliche amministrazioni, pareri in ordine allo studio di impatto e al relativo progetto. La richiesta viene corredata dal riassunto non tecnico o da un estratto pertinente dello studio di impatto; se necessario viene allegata copia, integrale o parziale, del progetto.

2. Qualora la procedura di V.I.A. si svolga su un progetto e

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Art. 11. - Valutazione dell'impatto ambientale

1. Il parere motivato del comitato è reso ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge provinciale, tenuto conto degli studi effettuati dal proponente e previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale, raffrontando la situazione esistente all'inizio della procedura di valutazione con la previsione di quella successiva alla realizzazione del progetto. Il parere evidenzia inoltre eventuali riflessi dell'opera sull'economia nazionale o locale, ai sensi "dell'articolo 3" della legge provinciale, e sullo sviluppo socio-economico provinciale.N22

2. Il parere positivo può contenere prescrizioni finalizzate alla compatibilità ambientale del progetto avuto riguardo in particolare ai provvedimenti permissivi ed ai pareri che vengono assorbiti nella valutazione ai sensi dell'articolo 10 della

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Art. 11 bis - (Opposizione)

1. In relazione agli specifici motivi contenuti nel ricorso in opposizione di cui all

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19030 1933383
Art. 12. - Vigilanza e sanzioni

1. All'accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, della legge provinciale provvede il personale tecnico "dell'agenzia", nonché quello incaricato dei servizi di polizia locale, anche su segnalazione delle categorie di personale di cui al comma 2.

2. All'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge provinciale provvedono le categorie di personale previste dalla legislazione vigente nelle materie concernenti l'uso del territorio e la tutela dell'ambiente - ivi comprese le materie di cui all'articolo 10, comma 1, della legge provinciale - anche su richiesta "dell'a

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Art. 13. - Comitato provinciale per l'ambiente e sottocomitati

1. I provvedimenti istitutivi dei sottocomitati di cui all'articolo 12, comma 8, della legge provinciale, determinano la relativa composizione, il presidente e, se del caso, il vicepresidente, nonché la sfera di attribuzione di ciascun sottocomitato. In ogni caso ciascun sottocomitato è composto da almeno cinque membri, di cui un dirigente generale di dipartimento con funzioni di presidente.

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Art. 14. - Archivio studi d'impatto

1. Tutti gli studi di impatto ambientale, i pareri del comitato e dei sottocomitati nonché le pronunce della Giunta provinciale sono depositati in apposito archivio da istituire presso "l'agenzia", in connessione con il Sistema Informativo territoriale e ambientale della P.A.T., e vengono schedati e rubricati, anche in forma automatizzata, in modo da renderne agevole la consultazione e l'acquisizione di copia da parte di chiunque vi abbia interesse. É esclusa la visione, la consultazione e l'acquisizione di copia dei dati e delle informazioni coperti da segreto industriale e commerciale.

2. Nell'elaborazione degli studi di impatto possono essere richiamati, in tutto o in par

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Art. 14 bis - (Coordinamento interregionale)

1. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possano avere impatti ril

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Art. 15. - Norma transitoria

Abrogato

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Art. 16 - Entrata in vigore

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Allegato A - Progetti sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale (colonna 1) e alla procedura di verifica (colonna 2) di cui agli artt. 2 e 3

AVVERTENZA: LA PRESENTE TABELLA NON CONTEMPLA LE TIPOLOGIE DI PROGETTO RIENTRANTI NELLA PROCEDURA DI V.I.A. DI COMPETENZA STATALE.

N26



COLONNA 1

COLONNA 2


SOGLIE LIMITE PER ASSOGGETTARE LE OPERE A PROCEDURA DI V.I.A.

SOGLIE LIMITE PER ASSOGGETTARE LE OPERE A PROCEDURA DI VERIFICA

1. AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E ACQUICOLTURA



1. a) Progetti di ricomposizione fondiaria


oltre 200 ha

1. b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali o naturali alla coltivazione agricola intensiva (progetti non compresi nella lettera 1.d)


oltre 10 ha

1. c) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre


oltre 300 ha

1. d) Progetti di imboschimento e disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo


oltre 20 ha per l'imboschimento



oltre 5 ha per il disboscamento

1. e) Impianti di allevamento intensivo di animali con più di:


40.000 posti pollame;

85.000 posti polli da ingrasso;

1.400 posti suini da produzione (di oltre 30 kg.);


60.000 posti per galline;

550 posti scrofe;


3.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg.);

150 UBA (bovini) da latte;


900 posti scrofe

400 UBA (bovini) da ingrasso;



10.000 posti per conigli.

1. f) Piscicoltura intensiva


oltre 5 ha di superficie delle vasche




2. INDUSTRIA ESTRATTIVA



2. a) Cave e torbiere, con esclusione delle varianti che non comportano un aumento di volume di materiale estratto all'interno di una singola area già autorizzata o concessa, nonché delle strutture e degli impianti di cui all'art. 7, comma 6, della L.P. n. 6/80

per estrazione oltre 500.000 mc di materiale o di area interessata superiore ai 20 ha

per estrazioni superiori a 200.000 mc di materiale, con riferimento alla singola cava o al programma d'attuazione di cui all'art. 6 della L.P. n. 6/80. Qualora detto programma sia obbligatorio è assoggettato a procedura di verifica il programma

2. b) Estrazione di minerali mediante dragaggio fluviale e lacuale


tutti i progetti

2. c) Trivellazioni e attività di ricerca di minerali solidi di prima categoria e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie


tutti i progetti

2. d) Attività di coltivazione di minerali solidi di prima categoria, degli idrocarburi e delle risorse geotermiche

tutti i progetti


2. e) Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma


tutti i progetti




3. INDUSTRIA ENERGETICA



(4) 3. a) Impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda. Sono comunque esclusi:

- gli impianti solari termici per la produzione di acqua e/o aria calda;

- gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati o con integrazione architettonica di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b2) e b3), del d.m. 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387);

- gli impianti fotovoltaici posizionati su fabbricati e strutture edilizie a destinazione industriale, produttiva, terziaria e direzionale.


con potenza complessiva superiore a 200 kW

3.b) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda

con potenza termica complessiva superiore a 150 MW

con potenza termica complessiva superiore a 5 MW

3.c) Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda


che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 15 km

3.d) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica

con tensione nominale superiore 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 km

con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km

3.e) Stoccaggio in superficie di gas naturale

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Allegato B - Criteri di selezione di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 3 bis, comma 1, lettera a)


1. Caratteristiche dei progetti

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità);

b) cumulo con altri progetti;

c) utilizzazione di risorse naturali;

d) produzione di rifiuti;

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Allegato C - Relazione per la richiesta di procedura di verifica di cui all'articolo 3


1. Descrizione dell'ambiente nel quale viene proposto il progetto:

a) caratteristiche ambientali previste dall'art. 3, comma 2, lettere e) ed f) della legge provinciale;

b) principali vincoli ambientali che interessano, in tutto o in parte, il progetto;

c) valutazione della sensibilità ambientale del sito;

d) descrizione delle aree sensibili e delle aree protette presenti in prossimità del sito ove si realizza il progetto, con indicazione delle eventuali interferenze che il progetto può avere su di esse.


2. Dimensione del progetto:

a) tipologia;

b) dimensioni (superfi

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