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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 29/08/1997, n. 8246
1. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - Tutela dei diritti esclusivi dei singoli condomini - Mandato dei singoli condomini - Necessità - Deliberazione dell'assemblea condominiale - insufficienza - Limiti - Fattispecie. 2. PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA - Attenuazioni - Condizioni - Usucapione - Domanda riconvenzionale del convenuto - Attenuazione dell'onere probatorio del rivendicante - Configurabilità - Condizioni.
1. La legittimazione ad agire dell'amministratore del condominio nel caso di azioni reali concernenti l'esistenza, il contenuto o l'estensione dei diritti spettanti ai singoli condomini in virtù dei
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto di citazione dell'8.11.1985 la S.r.l. A.I.C. conveniva davanti al Tribunale di Cagliari il Condominio di Via S. Benedetto 57, esponendo che con sentenza del 2.7.1985, passata in giudicato, il Pretore di Cagliari le aveva ordinato di reintegrare l'indicato condominio nel possesso di un tratto del cortile retrostante l'edificio condominiale, della profondità di circa 6 m., nonché del tratto di strada, perpendicolare alla via S. Benedetto, che collegava quest'ultima a detto cortile; che, avendo acquistato l'area retrostante il fabbricato, con atto pubblico del 2.4.81, per destinarla a parcheggio, si vedeva costretta a proporre azione di rivendica della proprietà della stessa ed a chiedere la condanna del Condominio al risarcimento dei danni subiti per aver dovuto disdire i contratti di locazione dei posti macchina. |
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MOTIVI DELLA DECISIONEPreliminarmente, va disposta la riunione del ricorso incidentale (n. 109/95 R.G.) al ricorso principale (n. 13688/94 R.G.), siccome proposti entrambi contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Col primo motivo del ricorso principale il ricorrente addebita al giudice d'appello di aver violato o falsamente applicato gli artt. 948 2697 cod. civ., affermando che la proprietà del bene in capo alla rivendicante Soc. A.I.C. risultava dimostrata "attraverso una lunga serie di regolari trasferimenti per un periodo di tempo ben superiore a quello occorrente per l'usucapione". Deduce che, per giurisprudenza pacifica, il rigore probatorio proprio dell'azione di rivendicazione, secondo cui colui che agisce in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito dominio sulla cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non è minimamente attenuato dalla mera proposizione di una domanda riconvenzionale o eccezione di usucapione da parte del convenuto, a meno che il convenuto stesso non opponga un acquisto per usucapione solo successivo al titolo del rivendicante ovvero non riconosca l'originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa del rivendicante e invochi l'usucapione come avvenuta solo successivamente a favore proprio o di un proprio dante causa (Cass. 9.6.87 n. 5038) Assume quindi che, avendo esso deducente contestato il fondamento dell'avversa pretesa fin dalle prime difese ed invocato, a fondamento della domanda riconvenzionale di usucapione, un possesso risalente ad epoca antecedente la data (1981) del titolo di acquisto della A.I.C., il giudice d'appello avrebbe dovuto rigettare la domanda attorea per il mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico del rivendicante. Il motivo è infondato. Secondo il risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte in tema di assolvimento dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il rigore del principio per cui l'attore in rivendicazione deve provare la sussistenza dell'asserito dominio sulla cosa rivendicata (c.d. probatio diabolica), va adeguato alle concrete particolarità delle singole situazioni, in relazione alla linea difensiva adottata dal convenuto. Ne consegue che tale rigore si attenua, tra le altre ipotesi, allorquando il convenuto non contesti l' |
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P.Q.M.La Corte: riunisce i ricorsi; rigetta il primo motivo del ricorso principale; accoglie il ricorso inc |
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