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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 12/02/1997, n. 1286
1. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE - DALL'AMMINISTRATORE - Nel corso della sua gestione - Azione per il rimborso dopo la estinzione del mandato - Proponibilità - Legittimazione attiva dell'amministratore - Sussistenza. 2. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE - DALL'AMMINISTRATORE - Cessato dall'incarico - Proposizione della relativa domanda, oltre che nei confronti del condominio rappresentato dal nuovo amministratore, anche contro il singolo condomino - Ammissibilità.
1. L'Amministratore di condominio cessato dall'incarico è attivamente legittimato a proporre l'azione per il recupero delle somme da lui anticipate nell'interesse del condominio nel corso della sua gestione, non soltanto nei confronti di quest'ultimo, bensì anche nei confronti dei singoli condomini, per le quote rispettivamente a loro carico; tale legittimazione attiva trova il suo fondamento, nella dis
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto notificato l'1.8.1986, Renato Dean, agendo quale ex amministratore del Condominio "Primavera" di Udine, via Monte S. Marco n. 66, conveniva Rino Stefani davanti al Pretore di Udine, per sentirlo condannare al pagamento della somma di L.2.338.572, per spese condominiali per lui |
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MOTIVI DELLA DECISIONECol primo motivo, denunziando la violazione dell'art. 1720 c.c., il ricorrente addebita al giudice d'appello di aver ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva - sul rilievo che l'attore aveva effettuato delle anticipazioni "nei confronti del condominio e non già dei singoli condomini", e che contro il condominio avrebbe quindi dovuto far valere le sue eventuali pretese di rimborso - senza considerare che il rapporto tra amministratore, condominio e singoli condomini va qualificato come rapporto di mandato, con la conseguente applicabilità della norma, dettata del comma 1 del cit. art., secondo cui il mandante (condomino) deve rimborsare al mandatario (amministratore) le anticipazioni da quest'ultimo fatte nell'esecuzione dell'incarico. Legittimamente pertanto, nella specie, il cessato amministratore aveva proposto la domanda di rimborso delle somme anticipate nell'interesse della gestione condominiale contro il condomino inadempiente all'obbligo di pagare la propria quota. Col seco |
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P.Q.M.La Corte: accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la caus |
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