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Sent. C. Cass. civ. 22/11/2006, n. 24786

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1. VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE - Vendita di immobile destinato ad abitazione - Licenza di abitabilità - Mancato rilascio - Motivazione - Rilevanza - Conseguenze - Risoluzione del contratto - Necessità - Esclusione - Fattispecie. 2. VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE - In Genere.
1. Nella vendita di immobili destinati ad abitazione, la mancata consegna della licenza di abitabilità impone una indagine tendente ad accertare la causa effettiva di tale situazione, posto che il suo omesso rilascio può dipendere da molteplici cause, quali una grave violazione urbanistica, la necessità di interventi edilizi oppure dall'esistenza di meri impedimenti o
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SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 15.10.1994 Fabio De Rosa conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova Bagnasco Maria e, premesso di aver acquistato da quest'ultima con rogito per notaio Palzone del 7.1.1993 un appartamento sito in Busalla, località Olivieri, Via Salvarezza Bastia 15 ed alcuni appezzamenti di terreni agricoli, assumeva di aver appreso presso il Comune di Busalla che l'appartamento suddetto era privo del certificato di abitabilità e che per ottenerlo avrebbe dovuto ristrutturare completamente il tetto con una spesa di oltre L. 30.000.000; il De Rosa chiedeva, quindi, in via principale, la risoluzione del Contratto relativo all'appartamento ex art. 1497 c.c., e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni ed alla restituzione delle somme percepite; e, in via subordinata, la risoluzione del Contratto medesimo ex a

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. e contraddittoria motivazione, rileva che la sentenza impugnata ha accolto la domanda formulata dal De Rosa qualificandola come domanda di risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 c.c., e seguenti, mentre in realtà l'attore non aveva mai introdotto una tale domanda, essendosi limitato a chiedere in via principale la risoluzione del Contratto ex art. 1497 c.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. 1490 c.c.; ne' a diverse conclusioni poteva giungersi per il fatto che il De Rosa nell'atto di citazione aveva fatto riferimento alla ambigua espressione "aliud pro alio", atteso il richiamo espresso operato ai menzionati artt. 1497 e 1490 c.c.

La censura è inammissibile.

La Corte territoriale, nel rilevare che il De Rosa con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado aveva dedotto che la consegna dell'appartamento non munito di abitabilità integrava una ipotesi di "aliud pro alio" e che quindi la successiva richiesta di risoluzione del Contratto costituiva una semplice precisazione della domanda, a sostegno di tale assunto ha rilevato che il Giudice di primo grado, dopo aver ritenuto infondata la domanda di risoluzione ai sensi degli artt. 1490 - 1492 e 1497 c.c., aveva esaminato nel merito la domanda di risoluzione per consegna di "aliud pro alio" senza rilevare nel confronti della stessa preclusioni di rito e senza ricevere in proposito censure dall'appellata; pertanto la mancata proposizione di impugnazione da parte della Bagnasco avverso la statuizione del Giudice di primo grado che almeno implicitamente aveva escluso la inammissibilità per ragioni processuali della domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c., e seguenti, proposta dalla controparte ha determinato la formazione in proposito di un giudicato interno.

Con il secondo motivo la Bagnasco, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1492 c.c. ed insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata per aver escluso che gli atti compiuti dal De Rosa sull'immobile (ovvero iscrizione di ipoteca e lavori per oltre L. 20.000.000 all'interno della stessa) avessero inciso sulla destinazione del bene così da far presumere una sua rinuncia alla domanda di risoluzione ex art. 1492 c.c., comma ultimo.

La ricorrente rileva che la modifica giuridica o strutturale del bene preclude la pronu

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P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di Euro 100,00 per spese e di Euro 2000,00 per o

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