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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 12/11/2014, n. 31
L. R. Liguria 12/11/2014, n. 31
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La presente legge disciplina il recupero e la valorizzazione dei siti estrattivi come ambiti museali, turistici e ricreativi, anche in applicazione delle indicazioni ricavabili dal catasto previsto all’articolo 7 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 R(Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva) e successive modificazioni e integrazioni. |
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Art. 2 - (Ambito di applicazione)1. La presente legge disciplina gli interventi di recupero e di valorizzazione di cui all’articolo 1, comma 1, riguardanti: |
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Art. 3 - (Competenze della Regione)1. Al fine del perseguimento delle finalità previste dalla presente legge, la Regione esercita le seguenti funzioni: a) effettua la ricognizione dei siti, compresi gli impianti e le attrezzature ad esso relativi, che possono essere riutilizzati quali ambiti museali, turistici, ricreativi, utilizzando le schede contenute nel catasto di cui all’art |
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Art. 4 - (Autorizzazione regionale)1. Gli interventi di recupero e valorizzazione che implicano la realizzazione di apposite sistemazioni permanenti ed una organizzazione stabilmente strutturata sono oggetto di autorizzazione regionale. In particolare: a) costituiscono sistemazioni permanenti le opere che necessitano di titoli abilitativi urbanistico edilizi ovvero la predisposizione ex novo di percorsi appositamente attrezzati per una fruizione pubblica; b) rappresenta una organizzazione stabilmente strutturata la gestione di una fruizione aperta al pubblico, protratta nel tempo e a titolo oneroso. 2. G |
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Art. 5 - (Sicurezza dei fruitori)1. Fatte salve le disposizioni dettate dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 R(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, la sicurezza dei fruitori deve essere garantita: a) mediante il rispetto della vigen |
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Art. 6 - (Vigilanza)1. Ferme restando le competenze degli organi preposti in materia di tutela della salute e della sicur |
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Art. 7 - (Sanzioni)1. Chiunque effettui interventi in assenza o in difformità dall'autorizzazione di cui all'articolo 4 è punito con una sanzione a |
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Art. 8 - (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 12/2012)1. L’articolo 7 della l.r. 12/2012 Re successive modificazioni e integrazio |
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Art. 9 - (Disposizioni finali e transitorie)1. La presente legge ha carattere meramente procedurale e dalla stessa non possono derivare nuovi oneri per il bilancio regionale. |
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