FAST FIND : GP10874

Sent. C. Stato 19/07/2013, n. 3939

1248849 1248849
La tettoia di consistenza notevole richiede il titolo edilizio e paga gli oneri concessori che vengono determinati in relazione alla destinazione di zona.
Quando una tettoia sia di consistenza oggettivamente notevole, e quindi tale ex se da alterare in modo significativo l'assetto del territorio, essa, quand’anche si trovi in rapporto con altro bene (c.d. principale), e sia in potenza facilmente smontabile, si sottrae per ciò stesso ad una definizione in termini di pertinenza, e reclama invece il rilascio di un apposito e adeguato titolo concessorio (C. Stato IV, 7 luglio 2008, n. 3379; C. Stato IV, 29 aprile 2011, n. 2549; C. Stato II, parere 5 febbraio 1997, n. 336; C. Stato V, 9 settembre 1982, n. 666). Nel caso in esame il Collegio ha ritenuto che una tettoia di 231 mq non potesse essere definita come “modesta” per cui il suo impatto sul territorio è stato ritenuto fuori discussione. Pertanto la realizzazione di una siffatta tipologia di opera non può essere ricondotta all'interno della tipologia n. 7 della tabella allegata alla L. n. 47 del 1985 (opere non valutabili in termini di superficie o volume). Di conseguenza, la domanda di condono non può essere assoggettata ad una oblazione forfettaria né può ritenersi immune da oneri concessori, soggiacendo invece regime ordinario di cui alla tipologia n. 1 della tabella allegata alla L. n. 47 del 1985. L'Amministrazione, per determinare la misura degli oneri concessori ,deve fare riferimento "alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti". Tale tesi troverebbe il proprio fondamento legislativo nell'art. 5, comma 1, lett. c), della L. 28 gennaio 1977, n. 10, successivamente confluita nell’art. 16, comma 4, lett. c), del D.P.R. n. 380 del 2001 (c.d. T.U. dell'edilizia) (C. Stato V, 26 marzo 2009, n. 1804). In linea di principio l'Amministrazione, per la quantificazione degli oneri di urbanizzazione dovrebbe seguire due criteri: a) effettiva zonizzazione prevista dallo strumento urbanistico generale (cfr. C.G.A., 2 marzo 2007, n. 64; C. Stato V, 12 ottobre 2004, n. 6564, che ha ritenuto illegittima una quantificazione degli oneri che applichi le tariffe relative alle zone di completamento anche a quelle di espansione attesa la sostanziale diversità dei costi urbanistici afferenti le due distinte zone); b) in via sussidiaria, e comunque per il perseguimento di preminenti interessi pubblici, può ammettersi che l’ente locale possa valorizzare ulteriori parametri per la determinazione degli oneri di urbanizzazione, fermo restando il loro aggancio con il carico urbanistico individuabile per la relativa zona (cfr. C. Stato IV, 31 dicembre 2007, n. 6834, che ha ritenuto tale l’esigenza di favorire interventi di recupero edilizio in centro storico). L'art. 5, comma 1, lett. c), della L. n. 10 del 1977, nel porre le basi della disciplina generale degli oneri di urbanizzazione, stabilisce che le relative tabelle parametriche regionali devono essere commisurate “alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti”. Con specifico riguardo al condono edilizio va ricordato che l’art. 37 della legge statale n. 47 del 1985, dopo avere puntualizzato che il versamento dell’oblazione non esime dalla corresponsione del contributo previsto dall’art. 3 della L. n. 10 del 1977 per il rilascio della concessione, ammetteva già allora la possibilità per le Regioni di modificare, ai fini della sanatoria, le norme di attuazione della legge medesima, commisurando il contributo di concessione, tra l’altro, alla destinazione d’uso della singola costruzione, con il limite che la nuova misura non fosse inferiore al 50 % dell’ammontare che sarebbe scaturito dalle disposizioni già vigenti. Successivamente, l'art. 39, comma 13, della L. n. 724 del 1994, come integrato dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha stabilito che le Regioni possano modificare le loro norme di attuazione della L. n. 10 del 1977, e commisurare senz’altro il contributo di concessione alla destinazione d’uso delle costruzioni: ciò, però, entro il termine perentorio di 90 giorni, decorsi i quali si applicano le norme già vigenti. Nel caso in cui il legislatore regionale non si sia avvalso dell'art. 37 della L. n. 47 del 1985, commisurando, ai fini della sanatoria, il contributo di concessione alla destinazione d'uso della singola costruzione da condonare, detto contributo deve essere calibrato sulla considerazione delle singole destinazioni di zona. Nelle ipotesi di non coincidenza tra la destinazione propria del singolo intervento abusivo e quella, invece, della zona in cui lo stesso è stato realizzato, il fabbricato abusivo deve fare i conti con lo stato di urbanizzazione della zona nella quale è stato (per libera scelta) edificato: è quindi pienamente ragionevole che il sacrificio richiesto all’interessato sia parametrato ai costi di urbanizzazione della zona medesima. Non può essere accolta, pertanto, la tesi del cittadino che pretenda di determinare gli oneri concessori esclusivamente in relazione alla destinazione d’uso dell’immobile abusivo.

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino