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Sent. C. Stato 03/06/2013, n. 3034

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Condono edilizio: essenziale la data di realizzazione delle opere.
L’art. 39, comma 1, della L. 23 dicembre 1994, n. 774, ha stabilito che “Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi …”. Il successivo quarto comma stabilisce che “La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell’oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995 …”. Ai fini della legittimità della domanda di condono edilizio, la realizzazione dell’opera abusiva, alla data del 31 dicembre 1993, è identificabile se l’immobile è già eseguito, sia pure a rustico, in tutte le sue strutture essenziali, fra le quali devono essere comprese le tamponature che sono necessarie per stabilire la relativa volumetria e la sagoma esterna (C. Stato V, 18 novembre 2004, n. 7547). Per quanto riguarda le opere interne, o quelle non destinate ad uso non residenziale, la loro ultimazione è da ricollegare al loro completamento funzionale, inteso nel senso della sussistenza delle opere indispensabili a rendere effettivamente possibile l’uso per il quale sono state realizzate (o l’uso diverso da quello a suo tempo assentito o incompatibile con l’originaria destinazione d’uso, nel caso di mutamento di quest’ultimo) (C. Stato IV, 9 febbraio 2012, n. 683; C. Stato IV, 9 maggio 2011, n. 2750; C. Stato V, 21 maggio 1999, n. 587; C. Stato V, 18 novembre 2004, n. 7547; C. Stato V, 23 maggio 2005, n. 2578; C. Stato V, 4 ottobre 2007, n. 5153). La distinzione tra ultimazione a rustico e completamento funzionale deve essere eseguita in concreto e non in astratto, non essendo sufficiente la qualificazione della parte a determinare oggettivamente il contenuto dei lavori eseguiti (C. Stato V, 18 dicembre 2002, n. 7021). Il richiedente ha l'onere di provare che l’opera sia stata completata entro la data utile fissata della legge; sotto questo profilo, non è sufficiente la sola dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, in quanto tale dichiarazione deve essere supportata da ulteriori elementi probatori (C. Stato IV, 6 giugno 2001, n. 3067; C. Stato V, 14 marzo 2007, n. 1249). La prova del completamento dell’edificio entro la data prevista dalla legge può essere fornita, attraverso la produzione della documentazione, munita di data certa, delle fatture e delle bolle di accompagnamento dei materiali necessari per la realizzazione dell’opera. L’accertamento dei tecnici comunali effettuato a quasi un anno di distanza dalla scadenza del termine per la sanabilità delle opere non può considerarsi sufficiente a dimostrare con certezza l’epoca del compimento e di ultimazione dei lavori. In mancanza di un’adeguata documentazione probatoria, l’Amministrazione comunale deve tener conto della relazione tecnica allegata alla richiesta di concessione edilizia e lo svolgimento nei locali, di un’attività regolarmente assentita.

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