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Sent. C. Giustizia UE 11/04/2024, n. C-654/22

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Rinvio pregiudiziale - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche - Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) - Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) - Ambito di applicazione - Articolo 3, punti 10 e 11 - Nozioni di “importazione” e di “importatore” - Articolo 6 - Obbligo di registrazione - Persona che assume la responsabilità della registrazione - Regolamento (UE) n. 952/2013 - Codice doganale dell’Unione europea - Deposito doganale.

1) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, come modificato dal regolamento n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, deve essere interpretato nel senso che l’esclusione dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1907/2006, come modificato, prevista da detta disposizione si applica unicamente alle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, che sono assoggettate a controllo doganale e che non sono sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione, qualora tali sostanze siano poste in una delle situazioni espressamente menzionate da detta disposizione.

2) L’articolo 3, punti 10 e 11, e l’articolo 6 del regolamento n. 1907/2006, come modificato dal regolamento n. 1272/2008, devono essere interpretati nel senso che l’acquirente di più di una tonnellata all’anno di una sostanza importata nell’Unione europea e rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1907/2006, come modificato, non è tenuto a presentare esso stesso la domanda di registrazione di tale sostanza qualora un’altra persona stabilita nell’Unione abbia assunto la responsabilità dell’importazione nell’Unione di detta sostanza, tale persona abbia presentato detta domanda e nessun elemento indichi che siano stati elusi obblighi connessi al meccanismo di registrazione istituito da detto regolamento.

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