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13/03/2024

Servizi di architettura e ingegneria ed equo compenso: possibile il ribasso

L'ANAC ha indicato che, nel perdurare dell'incertezza circa l'applicazione della disciplina dell'equo compenso nelle procedure di gara per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, non si possono escludere gli o.e. che hanno formulato un ribasso sull'importo relativo al compenso professionale.

Fattispecie
Nel caso di specie, l'istante, premettendo di essere l’unica impresa ad aver offerto una percentuale di ribasso tale da non intaccare il compenso professionale ma solo le spese, ha domandato all’ANAC di pronunciarsi circa la legittimità dell’omessa esclusione dalla gara di tutte le altre imprese concorrenti per avere formulato un ribasso che, riducendo anche il compenso professionale, si sarebbe posta in violazione della normativa sull’equo compenso di cui alla L. 21/04/2023, n. 49.
L'aggiudicataria ha rappresentato che la lex specialis di gara non prevedeva che il ribasso dovesse essere formulato sulle sole spese, lasciando fisso ed invariabile il corrispettivo afferente il compenso per onorario. Inoltre, l’appalto in oggetto era finanziato con fondi PNRR, con conseguente applicazione dell'art. 24, comma 8 del D. Leg.vo 50/2016.

L’ANAC è stata dunque chiamata a stabilire se, in una procedura di gara finalizzata all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, l’operatore economico che abbia formulato una percentuale di ribasso che intacca anche il compenso professionale (oltre alle spese) sia da considerarsi anomala, e dunque da escludere, per violazione della normativa in tema di equo compenso.

Osservazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 28/02/2024, n. 101 ha ribadito quanto segue:
- il tema dei rapporti tra la normativa sull’equo compenso di cui alla L. 49/2023 e la disciplina recata dal Codice dei contratti in tema di appalti di servizi di ingegneria e architettura ha suscitato e continua a suscitare dubbi e perplessità;
- le criticità attinenti al coordinamento tra la disciplina della L. 49/2023 e il nuovo Codice appalti (D. Leg.vo 36/2023) erano state segnalate dall'ANAC alla competente Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio, evidenziando la necessità di chiarire se attraverso la L. 49/2023 il legislatore abbia reintrodotto dei parametri professionali minimi e, in caso positivo, quale possa essere il ribasso massimo che conduce a ritenere il compenso equo nell’ambito delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura (si veda Equo compenso per servizi di architettura e ingegneria e inderogabilità tabelle ministeriali );
- nello Schema di Bando tipo n. 2/2023, l'ANAC ha illustrato tre possibili soluzioni, ovvero: procedure di gara a prezzo fisso, con competizione limitata alla sola parte tecnica; possibile ribasso limitato alle spese generali; inapplicabilità della disciplina dell’equo compenso alle procedure di evidenza pubblica, con conseguente ribassabilità dell’intero importo posto a base di gara (Affidamento di servizi di ingegneria e architettura sopra soglia: schema di Bando tipo 2/2023);
- il bando di gara in oggetto risulta aderente all’ultima delle predette soluzioni;
- le condizioni di partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici devono essere tutte indicate nel bando di gara, la cui eterointegrazione con obblighi imposti da norme di legge deve ritenersi ammessa in casi eccezionali, poiché l’enucleazione di cause di esclusione non conosciute o conoscibili dai concorrenti contrasta con i principi europei di certezza giuridica e di massima concorrenza;
- il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente (Sent. C. Giustizia 02/06/2016, n. C-27/15 UE);
- infine, in ogni caso, sia azzerando la competizione sulla parte economica sia limitandola alla sola quota parte delle spese, l’istante non sarebbe risultato aggiudicatario della procedura di gara. 

Conclusioni ANAC
L'ANAC ha concluso che nel caso di specie:
- in presenza di un quadro normativo poco chiaro, la stazione appaltante ha legittimamente esercitato la sua discrezionalità in coerenza con i principi che regolano l’evidenza pubblica, come positivizzati negli artt. 1, 2 e 3 del D. Leg.vo 36/2023;
- l’evidenziata incertezza circa le modalità applicative della normativa sull’equo compenso nelle procedure di gara dirette all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, unitamente ai principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento e al principio dell’autovincolo, impediscono che possa operare l’eterointegrazione del bando di gara e che, per tale via, possa essere disposta l’esclusione di operatori economici che abbiano formulato un ribasso tale da ridurre la quota parte del compenso professionale.

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Sul tema, si ricorda che l'ANAC in precedenza, con la Delibera del 20/07/2023, n. 343 relativa ad una diversa fattispecie, aveva indicato che, in base alla nuova disciplina dell’equo compenso, per i servizi di ingegneria e architettura non è consentita la fissazione di un corrispettivo inferiore rispetto a quello risultante dall’applicazione delle tabelle ministeriali (Equo compenso per servizi di architettura e ingegneria e inderogabilità tabelle ministeriali).
Vista la rilevanza della questione e l'assenza di indicazioni normative univoche, appare impellente la necessità di chiarimenti, al fine di evitare pareri difformi e contenzioso. È quanto ribadito anche dal Presidente ANAC il 12/03/2024 in Commissione Bilancio della Camera, nell’ambito dell’esame del D.L. 02/03/2024, n. 19 (c.d. Decreto PNRR 4).

Dalla redazione