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11/03/2024

Pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio, chiarimenti della Cassazione

La Corte di Cassazione precisa che, nel valutare l’impatto degli interventi edilizi sul decoro architettonico, è necessario prendere in considerazione una pluralità di elementi secondo il criterio di reciproco temperamento.

Nel caso di specie il condominio, con delibera adottata con la prevista maggioranza, autorizzava due condomini a trasformare in portafinestra una delle finestre degli immobili in loro proprietà. La condomina dissenziente impugnava detta delibera, deducendone la illegittimità sul presupposto che le attività autorizzate avrebbero comportato la lesione del decoro architettonico dell’edificio condominiale.

CRITERIO DI RECIPROCO TEMPERAMENTO - C. Cass. civ. 04/03/2024, n. 5722, nel respingere i motivi di ricorso, ha affermato che, nel valutare l'impatto di un'opera modificativa sul decoro architettonico, bisogna adottare un criterio di reciproco temperamento tra l'unitarietà originaria di linee e di stile, le menomazioni intervenute successivamente e l'alterazione prodotta dall'opera modificativa sottoposta a giudizio, senza che possa conferirsi rilevanza da sola decisiva, al fine di escludere un'attuale lesione del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni ovvero alla visibilità delle alterazioni (C. Cass. civ. 12/06/2023, n. 16518).

Nel caso di specie dalle risultanze della CTU risultava che gli interventi:
- erano stati realizzati su un edificio connotantesi per uno stile modesto;
- che non ledevano in alcun modo il decoro dell’edificio;
- non incidevano sulla sua stabilità e sicurezza, tanto che interventi simili erano stati regolarmente autorizzati dalla P.A.
Secondo la Corte, nei precedenti gradi di giudizio, i giudici avevano correttamente considerato tutta la pluralità degli elementi acquisiti per operare una completa valutazione di incidenza dell’impatto degli interventi di trasformazione autorizzati in favore dei condomini. In questo specifico contesto, la trasformazione della finestra non avrebbe comportato alcuna alterazione dello stato architettonico preesistente dell'edificio.

ORIENTAMENTI SUL TEMA - Sul tema si ricorda che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, per decoro architettonico deve intendersi l'estetica del fabbricato risultante dall'insieme delle linee e delle strutture che lo connotano intrinsecamente, imprimendogli una determinata armonica fisionomia ed una specifica identità (C. Cass. civ. 16/01/2007, n. 851).
Il decoro architettonico rientra tra beni oggetto di proprietà comune meritevole di salvaguardia a prescindere dal pregio estetico/artistico dell'edificio, rimanendo irrilevante che la fisionomia sia stata già gravemente ed evidentemente compromessa da precedenti interventi sull'immobile (C. Cass. civ. 26/05/2021, n. 14598).
Ancora, secondo C. Cass. civ. 26/05/2021, n. 14598:
- l’alterazione architettonica delle linee decorative e del carattere estetico non necessariamente deve implicarne la radicale deturpazione, che invece rappresenta un quid pluris rispetto alla semplice, ma comunque, rilevante menomazione o deterioramento;
- non può attribuirsi alcuna influenza, ai fini della tutela prevista dall’art. 1102 c.c., al grado di visibilità delle innovazioni contestate in relazione ai diversi punti di osservazione dell'edificio;
- non assume rilievo decisivo la diminuzione di valore economico correlata alla modifica, in quanto, ove sia accertata una alterazione della fisionomia architettonica dell'edificio condominiale, il pregiudizio economico risulta conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico, che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata - in quanto di per sé meritevole di salvaguardia - dalle norme che ne vietano l'alterazione.
Infine, anche la realizzazione degli interventi finalizzati all’efficientamento energetico dell’edificio (cappotto termico) deve rispettare il decoro architettonico e l’estetica dell’immobile (C. Cass. civ. 22/06/2023, n. 17920).

Dalla redazione