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07/03/2024

Applicazione contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) anche per gli affidamenti diretti

In tema di appalti pubblici, il MIT ha indicato che l'obbligo di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) riguarda anche gli affidamenti diretti.

Quesito
Con il quesito 2338 del 26/02/2024 inoltrato al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), è stato chiesto se possono ritenersi non applicabili agli affidamenti diretti le seguenti disposizioni:
1. l'art. 11, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023, il quale prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di indicare nei bandi e negli inviti il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione;
2. l'art. 41, comma 14, del D. Leg.vo 36/2023, il quale prevede, con riguardo ai contratti di lavori e servizi, l’ulteriore obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di individuare i costi della manodopera nei documenti di gara, ai fini della determinazione dell’importo posto a base di gara.
Secondo l'istante, poiché le due disposizioni si riferiscono espressamente a “bandi”, “inviti”, “base di gara” e “documenti di gara”, esse sembrano presupporre una procedura di evidenza pubblica, da intendersi quale procedura selettiva tramite gara fra operatori economici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett.c) dell'All. I.1 del D. Leg.vo 36/2023. Pertanto tali disposizioni, interpretate in base al criterio letterale, si potrebbero ritenere non applicabili all’affidamento diretto, previsto dalle lett. a) e b) dell'art. 50, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 e definito come affidamento del contratto senza una procedura di gara dall'art. 3, comma 1, lett. d) dell'All. I.1 del D. Leg.vo 36/2023.

Risposta del MIT
Con risposta al quesito, il MIT ha indicato che le suddette disposizioni si applicano anche agli affidamenti diretti per le seguenti ragioni.
In primo luogo, è stato precisato che, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023, ai contratti sottosoglia europea si applicano, in primis, le regole semplificatorie previste dagli artt. 48 a 55 del D. Leg.vo 36/2023, e, per le sole parti ivi non regolate, la disciplina ordinaria del Codice.
1. Con riferimento all'art. 11, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023:
- esso introduce il c.d. principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, i quali devono essere indicati dalla stazione appaltante o dall’ente concedente nel bando di gara o negli inviti (art. 11, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023), seppur con facoltà per l’operatore economico di indicare, nella propria offerta, un differente CCNL che garantisca l’equivalenza delle tutele ai lavoratori dipendenti (art. 11, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023);
- come precisato dalla Relazione illustrativa del nuovo Codice appalti, è stato introdotto, come previsione generale, l’obbligo di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del contratto;
- il principio in esame non può non trovare applicazione anche negli affidamenti diretti;
- visto anche il principio del risultato di cui all’art. 1 del D. Leg.vo 36/2023, la stazione appaltante potrà indicare il CCNL, ai sensi dell'art. 11 del D. Leg.vo 36/2023, per vie informali, ad esempio nel momento in cui procede alla richiesta di preventivo all’operatore economico.
2. Con riferimento all'art. 41, comma 14, del D. Leg.vo 36/2023, esso trova applicazione anche negli affidamenti diretti, in quanto la norma esprime un principio generale - quale la tutela dei lavoratori - che deve essere comunque rispettato, indipendentemente dalle modalità di affidamento.

Si veda anche il quesito del MIT del 26/02/2024, n. 2346.

Dalla redazione