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Sent. C. Giustizia UE 11/01/2024, n. C-361/22

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Rinvio pregiudiziale - Marchi - Direttiva 2008/95/CE - Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) - Limitazione degli effetti del marchio di impresa - Uso del marchio di impresa per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio - Direttiva (UE) 2015/2436 - Articolo 14, paragrafo 1, lettera c).

L’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che esso riguarda un uso del marchio di impresa nel commercio da parte di un terzo per identificare, conformemente agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio, o per farvi riferimento, unicamente quando un simile uso del marchio sia necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto commercializzato da tale terzo o di un servizio offerto da quest’ultimo.

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