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23/02/2024

Appalti pubblici e adozione SAL con applicazione dei prezzari aggiornati

In tema di appalti pubblici, l'ANAC fornisce chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni derogatorie finalizzate a fronteggiare l'aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione.

Quesito
Il quesito proposto riguardava alcuni appalti di lavori banditi nell’anno 2021, ponendo a base di gara progetti redatti sulla base del prezzario regionale al momento vigente, ridotti del 10% secondo le indicazioni del bando di gara. La stazione appaltante chiedeva al riguardo se, in applicazione delle disposizioni dell’art. 26 del D.L. 50/2022, che prevede l’adozione del SAL sulla base dell’ultimo prezzario aggiornato, tale prezzario dovesse anch’esso subire una riduzione del 10% come effettuato per il prezzario posto a base di gara.

Parere ANAC
Con il parere del 07/02/2024, n. 5, l'ANAC ha esposto quanto segue:
- la possibilità di procedere alla modifica dei contratti pubblici durante il periodo di efficacia, è limitata ai casi, specifici e tassativi fissati dall’art. 106 del D. Leg.vo 50/2016, nel quale la lett. a), del comma 1 prevede la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi, purché la stessa sia stata prevista nei documenti di gara in clausole chiare, precise e inequivocabili;
- il legislatore inoltre al fine di mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, è intervenuto in relazione ai contratti pubblici in corso di esecuzione, con disposizioni derogatorie alla lett. a), dell'art. 106, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016;
- tra di esse l’art. 26 del D.L. 50/2022 ha introdotto un meccanismo di adeguamento dei prezzi basato sull’adozione dei SAL con applicazione dei prezzari regionali aggiornati con cadenza infrannuale, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali (si veda Compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione);
- il meccanismo di adeguamento dei prezzi disciplinato all’art. 26 del D.L. 50/2022, deve ritenersi obbligatorio in presenza delle condizioni ivi indicate, pertanto la stazione appaltante è obbligata ad effettuare l’indicato adeguamento prezzi secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla norma (Compensazione prezzi materiali costruzione: obbligo delle s.a. anche se l'appaltatrice rinuncia).

Posto quanto sopra, l'ANAC ha concluso che, tenuto conto, da un lato, della ratio della norma di natura eccezionale e derogatoria, volta a fronteggiare gli effetti del considerevole aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, e dall’altro, dell’obbligatorietà dell’istituto introdotto dalla stessa, contemplante la revisione dei prezzi sulla base di prezzari aggiornati nei casi e nei limiti ivi indicati, non sembra possibile procedere ad una riduzione percentuale dei nuovi prezzi in tal modo rideterminati.

Dalla redazione