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L. R. Abruzzo 14/02/2024, n. 6

Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere normativo e finanziario.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 14/02/2024, n. 7
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CAPO I - Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere normativo
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Art. 1 - (Modifiche alla l.r. 141/1997)

1. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative) è inserito il seguente:

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Art. 2 - (Integrazione all’art. 5 della l.r. 64/1998)

1. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regi

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Art. 3 - Art. 4 - Omissis

 

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Art. 5 - (Integrazione all’art. 1 della l.r. 23/2011)

1. All’articolo 1 della legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive) dopo il comma 2 sono inseriti i segue

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Art. 6 - (Modifiche alla l.r. 41/2012)

1. Alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) sono apportate le seguenti modifiche:

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Art. 7 - Omissis

 

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Art. 8 - (Modifiche alla l.r. 9/2018)

1. Alla legge regionale 22 maggio 2018, n. 9 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, c

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Art. 9 - Omissis

 

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Art. 10 - (Integrazione all’art. 3 della l.r. 32/2021)
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Art. 11 - Omissis

 

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Art. 12 - (Modifiche all’art. 8 della l.r. 47/2022)

1. All’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 47 (Conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici) sono ap

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Art. 13 - (Modifiche alla l.r. 9/2023 e alla l.r. 30/1992)

1. L’allegato 1) all’articolo 1 della legge regionale 15 febb

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Art. 14 - (Modifiche alla l.r. 20/2023)

1. Alla legge regionale 21 aprile 2023, n. 20 (Disciplina del sistema culturale regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 23, al comma 2-ter introdotto dal comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 59 (Modifiche alla legge re

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Art. 15 - (Modifiche alla l.r. 22/2023)
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Art. 16 - (Modifiche alla l.r. 58/2023)

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "Ai fini del rilascio dei titoli abilitativi nel territorio rurale restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 100, comma 3.";

2) il comma 7 è soppresso;

3) al comma 8 le parole "con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti e" sono soppresse;

4) la lettera a) del comma 9 è sostituita dalla seguente:

"a) opere pubbliche e opere qualificate di interesse pubblico o di pubblica utilità, ivi incluse le dotazioni territoriali e le opere di cui agli articoli 50, 53 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e di cui all’articolo 17 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 56 (Testo coordinato ed integrato della legge sui Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale)";

b) al comma 4 dell’articolo 13 dopo le parole "articolo 14 del d.p.r. 380/2001." è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle aree soggette ai PTSI, la valutazione di cui al presente comma spetta alle Province, su proposta del Comune territorialmente competente, previo nulla-osta dell’Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP) o del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale Chieti-Pescara, a seconda della relativa competenza, ovvero su proposta di questi ultimi.";

c) il comma 8 dell’articolo 24 è sostituito dal seguente:

"8. Con apposito atto di coordinamento tecnico, la Giunta regionale, nell'ambito della definizione della Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile, può elaborare uno st

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Art. 17 - (Modifiche alla l.r. 4/2024)

1. Alla legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2024) sono apportate le segu

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Art. 18 - (Disposizioni transitorie in materia di rifiuti)

1. Nelle more dell'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'artic

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Art. 19 - (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Agli adempimenti disposti dalla medes

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CAPO II - Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere finanziario
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Art. 20 - (Modifiche alla l.r. 54/1983)

1. Alla legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 (Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 11 dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

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Art. 21 - Omissis

 

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Art. 22 - (Modifiche alla l.r. 31/2006)

1. Le parole "case di accoglienza" e "casa di accoglienza" ovunque ricorrano nel titolo e nel testo della legge regionale 20 ottobre 2006, n. 31 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate) sono sostituite dalle seguenti: "case rifugio" e "casa rifugio".

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 31/2006 dopo le parole: "e dalle vigenti leggi" sono inserite le seguenti: "nonché dalla Convenzione sulle prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del Consiglio d’Europa, firmata ad Istanbul l'11 maggio 2011".

3. All’articolo 2 della l.r. 31/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole ", favorendo il raggiungimento della parità tra i sessi";

b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. La Regione persegue altresì le seguenti finalità:

a) salvaguardare la libertà, la dignità e l'integrità di ogni donna;

b) promuovere la cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere;

c) promuovere le relazioni fondate sul principio di uguaglianza sostanziale e di parità di diritti tra uomini e donne tenuto conto della pari dignità e delle differenze di genere;

d) contrastare la cultura basata su relazioni di prevaricazione che supporta e legittima la violenza maschile nelle relazioni intime, nell'ambito familiare, lavorativo e sociale;

e) contrastare nella comunicazione l'uso di termini, immagini, linguaggio verbale e non verbale, prassi discriminatorie offensive e lesive della dignità della donna.".

4. L’articolo 3 della l.r. 31/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Finanziamento alle strutture antiviolenza)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2 e per garantirne il funzionamento, la Regione eroga contributi annuali alle strutture antiviolenza di cui all’articolo 5-bis operanti nel territorio regionale ed iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 4-bis. I contributi sono erogati entro il mese di novembre di ciascun anno.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 13, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei seguenti parametri:

a) numero di accessi e/o contatti presso le strutture;

b) numero delle operatrici, con livello di professionalità adeguato alle funzioni di pertinenza, che svolgono la propria attività presso le strutture, in relazione al bacino d'utenza.

3. Gli adempimenti connessi all'attuazione del presente articolo sono demandati al Dipartimento regionale competente in materia di affari sociali.".

5. L’articolo 4 della l.r. 31/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 - (Progetti antiviolenza)

1. La Regione, per le finalità della presente legge, può prevedere, previo avviso pubblico, finanziamenti a sostegno di specifici progetti antiviolenza presentati:

a) da enti locali singoli o associati;

b) da enti del terzo settore operanti nella regione che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne;

c) da enti locali, singoli o associati, in convenzione con gli enti del terzo settore, compresi i comitati locali della Croce Rossa Italiana, operanti nella regione che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne.

2. I progetti prevedono il sostegno ed il supporto delle strutture antiviolenza di cui all’articolo 5-bis, garantendo in

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Art. 23 - (Disposizioni in materia di protezione civile e modifiche alla l.r. 46/2019)

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46 (Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole ", ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale e dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali), sono sostituite dalle seguenti: ", in coerenza con il vigente quadro normativo in materia di enti pubblici regionali nonché con le previsioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e) del Codice della protezione civile,";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Agenzia, con sede in L'Aquila, è un ente regionale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con piena autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale, contabile, patrimoniale e finanziaria, nei limiti delle risorse disponibili ed in conformità alle politiche ed agli obiettivi programmatici, agli indirizzi ed alle direttive della Giunta regionale.";

b) dopo la lettera j) del comma 3 dell’articolo 2, è inserita la seguente:

"j-bis) la gestione del numero unico di emergenza (NUE);";

c) all’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'incarico di Direttore dell'Agenzia è conferito dalla Giunta regionale ai dirigenti di ruolo della Regione Abruzzo ovvero ai soggetti di cui all’articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) in ogni caso in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei);

b) comprovata professionalità ed esperienza in materia di protezione civile e nella direzione di organizzazioni complesse.";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. il Direttore provvede alla direzione, all’indirizzo e al coordinamento delle attività dell’Agenzia ed è responsabile dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità della gestione nonché della conformità della gestione stessa alla normativa vigente e agli atti d’indirizzo della Giunta regionale, con particolare riguardo al Programma annuale dell’Agenzia di cui all’articolo 12. Al Direttore, tra l’altro, compete:

a) la rappresentanza legale dell’Agenzia;

b) l’adozione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia secondo le modalità di cui all’articolo 6;

c) la predisposizione della proposta del Programma annuale di attività dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 12;

d) l’attuazione delle attività previste nel Programma annuale di cui all’articolo 12;

e) il raccordo con le altre strutture regionali, ivi incluse quelle sanitarie di emergenza, ai fini del coordinamento e dell'unitarietà dell’azione amministrativa;

f) l’adozione dei documenti contabili di cui al comma 3 dell’articolo 16;

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Art. 24 - Art. 25 - Omissis

 

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Art. 26 - (Finanziamento graduatorie 2023 ex art. 40 della l.r. 55/2013, modifiche alla l.r. 6/2009 e ulteriori disposizioni in materia sanitaria e debiti fuori bilancio)

1. - 2. Omissis

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Art. 27 - Art. 32 - Omissis

 

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Art. 33 - (Disposizioni per l’utilizzo dei proventi da alienazioni di materiale rotabile di proprietà regionale)

1. Per l’esercizio 2024 il Dipartimento Infrastrutture-Trasporti della Regione Abruzzo è autorizzato, nel limite di euro 14.000,00, all’acquisto di dispositivi hardware necessari al funzionamento della dotazione informatica utile alla programmazione, alla gestione e al controll

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Art. 34 - Art. 37 - Omissis

 

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Art. 38 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione t

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Allegato - Intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la costituzione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Parte di provvedimento in formato grafico

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Tabelle - Omissis
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