Incentivi per funzioni tecniche: chiarimenti su beneficiari, attività incentivabili e decorrenza | Bollettino di Legislazione Tecnica
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13/02/2024

Incentivi per funzioni tecniche: chiarimenti su beneficiari, attività incentivabili e decorrenza

In materia di incentivi per funzioni tecniche, la Corte dei conti ha fornito chiarimenti su soggetti e attività incentivabili, specificando che l’incentivo è erogabile al personale dipendente che svolge funzioni tecniche, indipendentemente dal profilo amministrativo o tecnico dello stesso.

Quesiti
In materia di incentivi per le funzioni tecniche, alla sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti sono stati posti i seguenti quesiti:
1. se sia incentivabile, ai sensi dell’art. 113, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 (Codice previgente), il personale che abbia svolto le attività soggette ad incentivazione con decorrenza dal 19/04/2016;
1.1. se, in caso di risposta positiva, tali incentivi siano esclusi dai vincoli riferibili al trattamento accessorio del fondo del personale del comparto;
2. se sia possibile incentivare il personale dipendente non appartenente alla famiglia professionale relativa ai profili professionali “tecnici” sia ai sensi dell’art. 113, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 che dell’art. 45 del D. Leg.vo 36/2023 (nuovo Codice appalti) che ha disposto la nuova regolamentazione in materia di incentivi tecnici individuando le attività incentivabili con rinvio all’allegato I.10;
Se, in caso di risposta positiva, siano incentivabili specifiche attività quali quelle attinenti:
2.1 alla predisposizione dei documenti di gara, alla predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale (adesso triennale) degli acquisti di beni e servizi;
2.2 alla collaborazione di supporto ai RUP o ai DEC per i lavori pubblici, per gli acquisiti di beni e servizi e, dal 01/07/2023 (data di efficacia delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti e dunque anche dell’art. 45 e del relativo allegato I.10 sopra citati), per gli affidamenti diretti, le concessioni, per i partenariati pubblico privato, qualora fossero già state accantonate le risorse finalizzate all’incentivazione tecnica.

1. Decorrenza incentivi nel Codice previgente
La Corte dei conti ritiene che sia incentivabile, ai sensi dell’art. 113, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 il personale che abbia svolto le attività soggette ad incentivazione con decorrenza dal 19/04/2016, poiché:
- l’art. 5, comma 10, del D.L. 121/2021, ha disposto che il regolamento di cui all'art. 113, comma 3, del D. Leg.vo 50/2016 trovi applicazione agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D. Leg.vo 50/2016 anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento;
- secondo la Deliberazione della Corte dei conti 16/SEZAUT/2021/QMIG, ove una amministrazione locale abbia omesso di adottare, in esecuzione della normativa di riferimento vigente ratione temporis, il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo.
1.1 Inoltre, si potranno attribuire gli incentivi tecnici al personale dell’ente con riferimento agli appalti effettuati nel predetto periodo temporale, ma gli stessi saranno computati nei vincoli di spesa riferiti al trattamento accessorio.
In proposito (ai sensi della Deliberazione della Corte dei conti 26/SEZAUT/2019/QMIG) gli incentivi tecnici previsti dall’art. 113, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016, così come integrato dal comma 5-bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all’entrata in vigore del citato comma 5-bis (01/01/2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’art. 1, comma 236, della L. 208/2015, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture.

2. Personale dipendente e attività incentivabili
La Corte dei conti ritiene che ai fini dell’attribuzione dell’incentivo tecnico non rilevi il profilo professionale “tecnico” (anche se di regola presente) bensì la concreta esplicazione di attività tecniche legate alla procedura contrattuale (anche se esplicata da collaboratori amministrativi). Dunque l’incentivo è erogabile al personale dipendente che svolge funzioni tecniche, anche in termini di collaborazione, indipendentemente dal profilo amministrativo o tecnico degli stessi.
In particolare:
- il tenore letterale delle disposizioni (art. 113 del D. Leg.vo 50/2016 e art. 45 del D. Leg.vo 36/2023) chiarisce la portata applicativa degli incentivi. In entrambe le disposizioni indicate, il riferimento è sempre ed esclusivamente alle funzioni tecniche, con esclusione, quindi, di tutte quelle attività che non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione. Senza contare che le disposizioni in parola prevedono che la corresponsione dell’incentivo venga effettuata a seguito dell’accertamento delle specifiche attività, o delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti (Deliberazione Corte dei conti 196/2023);
- entrambe le disposizioni, inoltre, prevedono espressamente la possibilità di ripartire gli incentivi tecnici anche tra i collaboratori del RUP o dei soggetti che svolgono funzioni tecniche, senza specificarne il profilo tecnico o amministrativo;
- è evidente l’intento del legislatore di ampliare il novero dei beneficiari degli incentivi in esame, individuati nei profili, tecnici e non, del personale pubblico coinvolto nelle diverse fasi del procedimento di spesa, dalla programmazione all’esecuzione del contratto.
2.1 Quanto alla predisposizione dei documenti di gara, alla predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale (adesso triennale) degli acquisti di beni e servizi, la Corte dei conti ritiene incentivabili solo quelle riferite alla prima fattispecie in quanto esplicitamente prevista dalla normativa.
Considerando che l’elencazione delle attività incentivabili è da considerarsi tassativa e caratterizzata da una propria specificità (tecnica), tra le stesse non possono essere ricomprese tutte quelle attività che non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione, come le attività finanziarie le quali, seppur necessarie al fine del buon esito della procedura, e comunque connotate da una certa tecnicità, hanno natura diversa (Deliberazione Corte dei conti 196/2023).
Pertanto, appare da escludere l’incentivazione di attività riferibili alla predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale (adesso triennale) degli acquisti di beni e servizi in considerazione della mancanza di una diretta connessione con la singola procedura contrattuale.
2.2 Quanto all’attività di collaborazione di supporto ai RUP o ai DEC per i lavori pubblici, per gli acquisti di beni e servizi e, dal 01/07/2023 (data di efficacia delle disposizioni del nuovo Codice appalti e dunque dell’art. 45 e del relativo allegato I.10), per gli affidamenti diretti, le concessioni, i partenariati pubblico privato, qualora fossero già state accantonate le risorse finalizzate all’incentivazione tecnica, la Corte dei conti ritiene che non sussistano dubbi circa la possibilità di incentivare i collaboratori amministrativi di supporto ai RUP o ai DEC, in quanto espressamente previsto dalle norme (nel momento in cui svolgono attività tecniche).
Inoltre, la Relazione illustrativa al nuovo Codice appalti indica che la nuova formulazione, stabilendo che le risorse per remunerare le attività tecniche gravano sugli stanziamenti relativi alle procedure di affidamento, estende la previsione alle attività tecniche relative a tutte le procedure e non solo all’appalto (quindi anche a partenariato pubblico privato e concessioni) e supera, in tal modo, le difficoltà discendenti dalla vigente formulazione che, a parità di funzioni tecniche svolte, consentiva l’erogazione dell’incentivo ai dipendenti solo in caso di appalti ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti.
Secondo la Corte dei conti, appare evidente la volontà del legislatore di estendere la possibilità di erogare incentivi tecnici a tutte le procedure che conducono all’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche ampliando il novero dei soggetti (gli enti concedenti oltre alle stazioni appaltanti) che possono affidare contratti sottoposti alla disciplina di cui all’art. 45 del D. Leg.vo 50/2016
a) relativamente alla possibilità di attribuire gli incentivi tecnici negli affidamenti diretti, si veda Incentivi per funzioni tecniche anche in caso di affidamento diretto del contratto di appalto e Incentivi per funzioni tecniche per affidamenti diretti: conferma del MIT;
b) quanto alla possibilità di erogare gli incentivi tecnici per i contratti di concessione, si veda Incentivi per funzioni tecniche per contratti di concessione a partire dal 01/07/2023);
c) infine, circa la possibilità di erogare incentivi tecnici in caso partenariato pubblico privato, si veda Incentivi per funzioni tecniche tra vecchio e nuovo Codice appalti.

Dalla redazione