FAST FIND : NR30794

Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 23/12/2013, n. 2073

Ridefinizione delle tariffe di cui all'art. 12 della Legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 e s.m.i..
Scarica il pdf completo
1118326 1144332
TESTO DEL DOCUMENTO



LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA


Vista la legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 R, “Disciplina delle attività estrattive” e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato in particolare l'art. 12, comma 2, della L.R. n. 17/91, con il quale si stabilisce che “il titolare dell’autorizzazione si impegna a versare annualmente al Comune, in un’unica soluzione entro il 31 dicembre, una somma commisurata al tipo ed alla quantità del materiale estratto nell’anno” e si demanda alla Giunta Regionale la definizione delle tariffe da applicarsi "a titolo di contributo alle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto agli obblighi di cui al comma 1" del medesimo articolo;

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 70 del 21 gennaio 1992 la Giunta regionale ha provveduto a definire gli importi da applicarsi alle diverse tipologie di materiali estratti nel territorio regionale, in base ai criteri per la definizione delle tariffe indicati dall’ art. 12, comma 2, della L.R. 17/91 e basati sul "tipo" e sulla "quantità" del materiale estratto;

- per tener conto del tipo di materiale estratto, con la citata deliberazione n. 70/92 si è ritenuto opportuno procedere ad una sua suddivisione in gruppi di materiali omogenei in relazione alla loro destinazione d’uso e, nell'ambito dei gruppi così costituiti, i materiali sono stati ulteriormente differenziati sulla base della resa, intesa come rapporto tra materiale scavato e materiale utile, nonché dello specifico utilizzo del materiale (specie per gli usi industriali);

- sulla base di quanto sopra indicato e alla luce delle tipologie di materiali che vengono estratti nella nostra Regione, si è operata la seguente classificazione in gruppi:

- I gruppo: materiali per inerti e per opere in genere:

a) sabbia e ghiaia di provenienza alluvionale;

b) materiale estratto da cave di monte (calcari, ofioliti, arenarie, conglomerati, ecc.);

c) altri materiali di provenienza alluvionale;

d) molasse della formazione marnoso – arenacea (impropriamente dette "tufo");

- II gruppo: materiali per usi industriali

a) calcari e marne (per cemento, per calce, per altri usi industriali);

b) sabbie (sabbie silicee per industria ceramica, per fonderie, per vetrerie, ecc.);

c) argille per laterizi;

d) argille per ceramiche;

e) gesso;

- III gruppo: pietre da taglio

a) pietre da taglio (arenarie, gesso, ecc.)

- IV gruppo: torbe

Dato atto che:

- nelle more dell’aggiornamento della L.R. 17/91 e al fine di incentivare gli usi nobili di inerti pregiati e di perseguire di concerto il recupero degli inerti derivanti da trasformazioni del territorio e da demolizione, nonché al fine di non creare distorsioni di mercato con realtà limitrofe, si ritiene opportuno procedere ad un aggiornamento degli importi delle tariffe di escavazione definite con la già citata deliberazione di Giunta Regionale n. 70/92;

- a tale fine si ritiene di utilizzare, in quanto ancora oggi pienamente condivisibile, la metodologia di classificazione in gruppi utilizzata per la prima definizione delle tariffe, effettuata con la deliberazione n. 70/92;

- si ritiene di assumere come parametro di riferimento per il materiale “sabbia e ghiaia di provenienza alluvionale” di cui al Gruppo I, che costituisce il materiale più estratto nel territorio della Regione Emilia-Romagna, il valore più alto attribuito dalle tariffe di escavazione delle regioni del bacino padano per omogeneità di contesto socio – economico e di riparametrare di conseguenza in proporzione gli altri tipi di materiali estratti in ambito regionale;

Ritenuto pertanto:

- a seguito dell’indagine conoscitiva sulle tariffe applicate nelle Regioni del bacino padano, ad opera del competente Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, di poter assumere come valore di riferimento per il materiale “sabbia e ghiaia di provenienza alluvionale” la cifra di € 0,70/m³;

- di aggiornare gli importi delle tariffe di escavazione, relative ai singoli materiali appartenenti ai gruppi individuati, come descritto nelle seguenti tabelle:


I gruppo materiali per inerti e per opere in genere

Tariffe DGR 70/92 in £/m³

Tariffe DGR 70/92 in €/m³

Aggiornamento 2013 in €/m³

Δ

Sabbia e ghiaia di provenienza alluvionale

1.100

0,57

0,70

0,13

Materiale estratto da monte

900

0,46

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino