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Sent. C. Giustizia UE 07/12/2023, n. C-434/22

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Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Direttiva 92/43/CEE - Articolo 6, paragrafo 3 - Nozione di «piano o progetto» su un sito protetto - Intervento in una foresta per assicurarne la protezione contro gli incendi - Necessità di effettuare una valutazione preventiva dell’incidenza di tale intervento sul sito interessato.

1) L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «progetto», ai sensi di tale disposizione, include le attività esercitate in una zona forestale, designata come zona speciale di conservazione, al fine di garantire la manutenzione delle infrastrutture di protezione delle foreste contro gli incendi in tale zona, conformemente alle prescrizioni della normativa nazionale applicabile in materia di prevenzione dei rischi di incendi boschivi, qualora tali attività modifichino la realtà fisica del sito interessato.

2) L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che le attività esercitate in una zona forestale, designata come zona speciale di conservazione, al fine di garantire la manutenzione delle infrastrutture di protezione delle foreste contro gli incendi in tale zona, conformemente alle prescrizioni della normativa nazionale applicabile in materia di prevenzione dei rischi di incendi boschivi, non possono essere considerate, per il solo fatto di avere un tale oggetto, direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito interessato e non possono quindi essere dispensate a tal titolo dalla valutazione della loro incidenza sul sito, a meno che esse rientrino tra le misure di conservazione del sito già adottate in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva 92/43.

3) L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che esso impone di procedere a una valutazione dei piani e progetti previsti da tale disposizione anche qualora la loro realizzazione sia richiesta dalla normativa nazionale applicabile in materia di prevenzione dei rischi di incendi boschivi.

4) L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che le attività destinate a garantire la manutenzione delle infrastrutture di protezione delle foreste contro gli incendi in una zona forestale, designata come zona speciale di conservazione, non possono essere avviate né, a fortiori, proseguite e concluse prima dell’espletamento della procedura di valutazione della loro incidenza prevista da tale articolo, a meno che tali attività rientrino tra le misure di conservazione del sito interessato già adottate in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva o che un rischio attuale o imminente che incombe sulla preservazione di tale sito ne imponga la realizzazione immediata.

5) L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, letto alla luce del principio di leale cooperazione, deve essere interpretato nel senso che esso obbliga lo Stato membro interessato, in particolare le sue autorità competenti, ad adottare misure per rimediare all’eventuale incidenza significativa sull’ambiente di lavori eseguiti senza l’opportuna valutazione preventiva di tale incidenza, prevista da tale disposizione, e a riparare il danno causato da tali lavori. Per contro, esso non obbliga lo Stato membro ad esigere dai singoli la riparazione di un tale danno, nel caso in cui quest’ultimo sia loro imputabile.

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