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Sent. C. Giustizia UE 23/11/2023, n. C-480/22

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Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Procedure di ricorso in materia di appalti pubblici - Direttiva 2014/25/UE - Articolo 57, paragrafo 3 - Ente aggiudicatore con sede in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede una centrale di committenza che agisce a suo nome e per suo conto - Accesso alle procedure di ricorso - Regole procedurali applicabili e competenza degli organi di ricorso.

1) L’articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, deve essere interpretato nel senso che un’attività di centralizzazione delle committenze, nell’ambito dell’aggiudicazione congiunta di appalti da parte di enti aggiudicatori di diversi Stati membri, è fornita da una centrale di committenza «ubicata in un altro Stato membro» quando l’ente aggiudicatore ha sede in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la centrale di committenza, indipendentemente, se del caso, dal luogo della sede di un ente terzo che detenga il controllo dell’uno o dell’altro di tali enti.

2) L’articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/25, letto alla luce dei considerando 78 e 82 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che la norma sul conflitto di leggi sancita in tale disposizione, in forza della quale la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata tale centrale di committenza, si applica anche alle procedure di ricorso, ai sensi della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, relative a tali attività, quando detta centrale di committenza si è incaricata dello svolgimento della procedura di aggiudicazione dell’appalto.

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