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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Giustizia UE 23/11/2023, n. C-201/22
Rinvio pregiudiziale - Diritti di proprietà intellettuale - Direttiva 2014/26/UE - Gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi - Organismo di gestione collettiva - Direttiva 2004/48/CE - Misure, procedure e mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale - Articolo 4 - Soggetti legittimati a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla direttiva 2004/48/CE - Organismo di gestione collettiva autorizzato a concedere licenze collettive estese - Legittimazione ad agire a difesa dei diritti di proprietà intellettuale.1) L’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che oltre alla condizione relativa all’interesse diretto alla difesa dei diritti di cui trattasi, il riconoscimento della legittimazione degli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale a chiedere, in nome proprio, l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti al capo II di tale direttiva è soggetto alla legittimazione ad agire di tali organismi ai fini della difesa dei diritti di proprietà intellettuale, la quale può risultare da una disposizione specifica a tal fine o da norme processuali di carattere generale. 2) L’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che allo stato attuale del diritto dell’Unione, gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere agli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari di diritti di proprietà intellettuale un interesse diretto a chiedere, in nome proprio, l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dal capo II di tale direttiva, qualora l’esistenza di un interesse diretto di tali organismi alla difesa dei diritti in questione non derivi dalla normativa nazionale applicabile. |
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