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02/01/2024

Plusvalenze da vendita immobili con interventi Superbonus

In base alla Legge di bilancio 2024, sono imponibili le plusvalenze realizzate tramite vendita di immobili che abbiano subito interventi agevolati con il Superbonus, conclusi da non più di 10 anni. Particolari regole inoltre per la determinazione dei "costi inerenti" che possono essere considerati.

La Legge di bilancio 2024 (L. 30/12/2023, n. 213) ha introdotto una nuova disciplina per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili, riferita ai casi in cui sull'immobile oggetto di cessione siano stati eseguiti interventi agevolabili con il Superbonus.

In particolare, il comma 64 dell'art. 1 della L. 213/2023 ha modificato l’art. 67 del D.P.R. 917/1986 (c.d. "TUIR"), al comma 1, mediante l’aggiunta della lettera b-bis), la quale include tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati dal c.d. “Superbonus” di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, che si siano conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.
Sono esclusi da tale nuova disciplina gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione (o per la maggior parte di tale periodo, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni).

La plusvalenza di cui sopra è determinata (ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. 917/1986) dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo (in presenza di immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante).
Tuttavia, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene si prevede che, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura:
* nel caso in cui gli interventi si siano conclusi da non più di 5 anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative agli interventi Superbonus.
* se invece gli interventi agevolati si siano conclusi da più di 5 anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50% delle spese relative agli interventi Superbonus.

Per i medesimi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il comma 65 prevede che alle plusvalenze di cui sopra può applicarsi l’imposta sostituiva dell'imposta sul reddito nella misura del 26%, come già previsto dall’art. 1 della L. 266/2005 nel caso di caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni.

Le disposizioni sopra illustrate si applicano agli atti stipulati a decorrere dal 01/01/2024.

Dalla redazione