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L. R. Calabria 03/10/2023, n. 45

Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 10/05/2024, n. 19
- L.R. 18/03/2024, n. 14
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - (Finalità ed oggetto)

1. La Regione Calabria nel rispetto dell’articolo 9 della Costituzione e in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 199

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) animale d’affezione: ogni animale detenuto o destinato ad essere detenuto dall’uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’attività antropica;

b) canile sanitario: struttura sanitaria pubblica registrata in anagrafe, finalizzata alla custodia temporanea e al controllo della popolazione canina vagante;

c) canile rifugio: struttura di natura pubblica o privata in cui vengono custoditi i cani, registrati in anagrafe canina, che abbiano superato l’osservazione s

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Capo II - Competenze
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Art. 3 - (Competenze della Regione)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge alla Regione competono:

a) la individuazione, attraverso le aziende sanitarie - Dipartimento di Sanità Animale e Veterinaria, delle modalità di organizzazione, funzionamento e gestione dell’anagrafe degli animali d’affezione prevedendo la sua in

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Art. 4 - (Competenze)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge ai comuni competono:

a) la approvazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nell'ambito delle competenze previste dalla legislazione vigente, del regolamento comunale di tutela degli animali da affezione, se non già adottato. I Comuni già dotati di regolamento lo adeguano ai criteri stabiliti dalla presente legge;

b) la eventuale apertura di oasi canine o stalli temporanei regolarmente autorizzati dall’azienda sanitaria provinciale;

c) la identificazione e registrazione in anagrafe canina, tramite i servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali (ASP), dei cani rinvenuti sul territorio e di quelli ospitati nei canili rifugio e nelle strutt

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Art. 5 - (Funzioni dei medici veterinari liberi professionisti)

1. Sono funzioni di supporto ed aggiuntive a quanto disposto nei precedenti articoli le prestazioni sanitarie erogate dai medici veterinari liberi professionisti, previa intesa/accordo di collaborazione con i rispettivi Ordini professionali. Tra queste si individuano le seguenti:

a) ver

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Art. 6 - (Controllo della popolazione canina)

1. La Regione, attraverso i servizi veterinari, con la collaborazione dei veterinari liberi professionisti e delle associazioni di protezione animale, promuove la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d’affezione.

2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali, servendosi di strutture proprie o convenzionate, hanno l’obbligo del controllo della riproduzione su tutti gli animali d’affezione vaganti, effettuando interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nell’ovario isterectomia per le femmine e nella orchiectomia per i maschi. Ann

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Art. 7 - (Cani rinvenuti da privati o da associazioni)

N2

1. I privati cittadini o i membri delle associazioni che rinvengono cani vaganti, qualora decidano di adottarli, una volta accertato che l’animale non sia già identificato, provvedono a loro spese all’identificazione e registrazione dei cani mediante applicazione di microchip e successiva iscrizione all'anagrafe canina. L'identificazione e registrazione è eseguita presso gli ambulatori veterinari delle aziende sanitarie provinciali, ove presenti, o presso

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Art. 8 - (Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali)

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 9, comma 1, lettere d) e h) istituito presso la Regione Calabria l’Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali. Ai fini dell’iscrizione all’Albo, le associazioni che intendono iscriversi presentano domanda all’Autorità regionale preposta, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dell’elenco dei soci dal quale risulta l’esistenza di almeno dieci soci ordinari per le associaz

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Art. 9 - (Attività delle associazioni per la protezione degli animali)

1. Le associazioni e di protezione animale, previo accordo di collaborazione o convenzione con i comuni e i servizi veterinari, svolgono le seguenti funzioni:

a) la promozione di programmi di informazione ed educazione, anche nelle scuole, volte al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo - animale - ambiente;

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Art. 10 - (Rinuncia)

1. Qualora il proprietario o detentore intenda rinunciare a un animale d’affezione inoltra comunicazione ufficiale al servizio veterinario delle azie

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Art. 11 - (Eutanasia)

1. I cani ricoverati nelle strutture e i gatti delle colonie possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, o se affetti da gravi sof

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Art. 12 - (Segnalazione e recupero di cani e gatti randagi o vaganti)

1. Spetta alle amministrazioni comunali, alle associazioni animaliste e a qualsiasi cittadino segnalare al servizio veterinario la presenza di cani e g

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Art. 13 - (Protezione dei gatti e gestione delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà)

1. I comuni, attraverso i propri uffici di polizia locale o le guardie zoofile di nomina prefettizia, con l’eventuale collaborazione dei medici veterinari e delle associazioni di protezione animale, provvedono a individuare le zone in cui si trovano colonie feline.

2. I comuni, dopo aver individuato le zone in cui si trovano colonie feline, provvedono a segnalare le stesse, localizzandole in corrispondenza del punto principale di offerta di cibo come fonte di alimentazione dei gatti, che non può essere in nessun caso vietata. Tali punti sono localizzati e segnalati dal Comune in collaborazione con le associazioni di protezione animale.

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Art. 14 - (Cimitero e seppellimento degli animali d'affezione)

1. I comuni, singoli o associati, possono individuare aree per la realizzazione di strutture cimiteriali, per il seppellimento o la tumulazione di animali d'affezione o per l'inst

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Capo III - Tutela del benessere - Criteri per la corretta gestione, detenzione e addestramento degli animali
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Art. 15 - (Responsabilità e doveri generali del detentore di un animale d’affezione)

1. Chiunque detiene a qualunque titolo un animale d’affezione è responsabile del suo benessere, deve provvedere alla sua idonea sistemazione e fornire adeguate cure e attenzioni, tenuto conto  dei bisogni fisiologici ed etologici, secondo l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all’età e al sesso.

2. In particolare, il detentore di animali di affezione è tenuto a:

a) fornire un ricovero adeguato;

b) fornire quotidianamente cibo e acqua in quantità e qualità sufficiente e assicurare la costante disponibilità di acqua;

c) assicurare l

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Art. 16 - (Cani o gatti detenuti da privati a fini non commerciali)

1. In osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzi

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Art. 17 - (Stallo di animali)

1. Ai fini della presente legge, per stallo si intende il temporaneo soggiorno di animali ospitati a scopo di adozione presso strutture di ricovero o abitazioni di privati cittadini, preventivamente autorizzate dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

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Art. 18 - (Trasporto di animali d’affezione senza finalità economiche)

1. Il trasporto di animali d’affezione senza finalità economiche avviene in osservanza di quanto previsto dall’a

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Art. 19 - (Criteri per il corretto addestramento degli animali d’affezione)

1. Nessun animale deve essere sottoposto ad attività dannose per la sua salute o essere obbligato a oltrepassare le proprie capacità o forze naturali.

2. L’addestramento è impartito esclusivamente con metodi che rispettino la naturale capacità di apprendimento della specie e non può imporre all’ani

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Art. 20 - (Obblighi degli allevatori importatori o detentori di animali d’affezione a scopo di commercio)

1. Gli allevatori, gli importatori e i detentori di animali da affezione a scopo di commercio hanno l’obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico vidimato in ogni sua parte dai servizi  veterinari dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio nel quale risulti, tra l’altro, per ogni soggetto nato o acquisito: la provenienza, il numero dell’identificativo elettronico, il numero di iscrizione all’anagrafe degli animali d’affezione e quello dei genitori, il passaporto, se l’animale non è di origine i

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Art. 21 - (Esposizione e vendita degli animali d’affezione)

1. La vendita degli animali avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e della normativa vigente in materia.

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Art. 22 - (Libero accesso ai giardini, parchi, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali d’affezione)

1. Agli animali d’affezione, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l’accesso a tutti i luoghi pubblici e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, con l’obbligo del guinzaglio e muniti della museruola, fatti salvi i divieti d’accesso per documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal responsabile della st

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Art. 23 - (Libero accesso degli animali d’affezione sui mezzi di trasporto pubblico)

1. È consentito il libero accesso degli animali d’affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale nel rispetto delle disposizion

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Art. 24 - (Spiagge e stabilimenti balneari)

1. I comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali dove è consentito l’accesso degli animali di affezione.

2. L’accesso è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non ricevono dal Comune un provvedimento di limitazione all’accesso.

3. Le aree destinate all’accesso degli animali d’affezione sono dotate di cartellonistica riportante le modalità ed i limiti per l’

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Art. 25 - (Norme di tutela igienica della collettività)

1. Il proprietario o il detentore di un animale d’affezione garantisce sempre la pulizia degli spazi percorsi dall’animale, ivi compresi i beni di proprietà di te

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Art. 26 - (Organi di vigilanza)

1. Gli organi di vigilanza di cui al comma 2 prevengono e contrastano le violazioni previste dalla presente legge.

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Capo IV - Norme generali sulla lotta al randagismo - Strutture di ricovero degli animali d’affezione
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Art. 27 - (Registrazione delle strutture adibite a ricovero di animali d’affezione)

1. Le strutture di cui all’articolo 28, adibite a ricovero degli animali d’affezione, sono registrate dalle aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti in apposita anagrafe, a seguito di istanza da parte dei proprietari o dei legali rappresentanti di associazioni regolarmente iscritte. N3

2. L’istanza di registrazione contiene:

a) le generalità della persona responsabile dell’attività, se diversa dal legale rappresentante;

b) l’indicazione del tipo di struttura e la relativa descrizione;

c) l’indicazione delle specie e del numero di anim

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Art. 28 - (Classificazione delle strutture adibite a ricovero di animali d’affezione)

1. Le strutture adibite a ricovero degli animali d’affezione si distinguono in: canile sanitario, gattile sanitario, canile rifugio, struttura zoofila o stallo, pensione, allevamento, struttura commerciale, asilo per cani, oasi felina.

2. Il canile sanitario è una struttura sanitaria coordinata e gestita sotto le direttive del servizio veterinario dipendente dalle aziende sanitarie provinciali e destinata al ricovero temporaneo di:

a) cani morsicatori, cani vaganti catturati o feriti, rinvenuti o consegnati direttamente o tramite la forza pubblica;

b) altri animali rinvenuti senza proprietario, ricoverati ai fini della profilassi antirabbica, compatibilmente con la

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Art. 29 - (Requisiti delle strutture adibite a ricovero di animali d’affezione)

1. I requisiti generali comuni a tutte le tipologie di ricoveri per animali d’affezione, compatibilmente con le caratteristiche delle singole strutture, sono i seguenti:

a) i fabbricati, i locali e le aree di stabulazione devono consentire agli animali di spostarsi e ripararsi liberamente e non devono presentare angoli a spigolo vivo o sporgenze tali da procurare lesioni;

b) i materiali utilizzati per le strutture, i recinti e le attrezzature dev

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Art. 30 - (Requisiti delle unità di ricovero presenti nelle strutture adibite a ricovero di animali d’affezione)

1. I requisiti minimi di cui devono essere dotati i box o le gabbie presenti nelle strutture adibite a ricovero di animali d’affezione sono elencati nella Tabell

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Art. 31 - (Modalità di gestione delle strutture adibite a ricovero di animali d’affezione)

1. I requisiti minimi gestionali delle strutture di cui all’articolo 28, commi da 2 a 9, sono elencati nella Tabella 3 dell’allegato B alla presente legge.

2. Ogni struttura si dota di un manuale che descrive tutte le procedure che, in funzione della tipologia della stessa e del numero di animali presenti, vengono adottate per il controllo dei requisiti descritti nella Tabella 3 dell’allegato B alla presente legge e che individua:

a) il responsabile della struttura;

b) il medico veterinario quale responsabile sanitario per il canile sanitario, il gattile sanitario, il canile rifugio, l’oasi felina e la struttura zoofila.

3. Il manuale di cui al comma 2 è sempre disponibile presso la struttura.

4. La gestione del canile rifugio e dell’oasi canina può essere demandata dai Comuni e dall’Associazione dei Comuni

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Art. 32 - (Strutture polifunzionali)

1. Strutture diverse, adibite a ricovero di animali d’affezione, possono coesistere purché siano separate, fisicamente e funzionalmente, e ciascuna

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Art. 33 - (Oasi felina)

1. Nell’oasi felina sono introdotti gatti che non possono essere dati in affidamento, in quanto poco o per nulla socializzati con l’uomo, oppure non ricollocabili in colonia, o che comunque non si adattano alla vita in una struttura chiusa.

2. Le oasi feline sono chiuse e completamente recintate. All’interno delle stesse gli animali hanno libertà di movimento senza preclusioni di alcun genere.

3. I gatti presenti nelle oasi sono sterilizzati e registrati in anagrafe a cura del soggetto gestore.

4. I requisiti strutturali dell’oasi felina sono i seguenti:

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Art. 34 - (Registro)

1. Chiunque gestisce strutture autorizzate e destinate al ricovero di animali, anche per periodi di tempo limitato, ha l’obbligo di tenere apposito registro che contiene le seguenti informazioni minime:

a)

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Art. 35 - (Canili sanitari)

1. Per la definizione ed i requisiti minimi dei canili sanitari si rinvia all’articolo 1 del decreto del Commissario ad acta per il rientro dal disav

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Art. 36 - (Canili rifugio ed oasi canine)

1. Per la definizione ed i requisiti minimi dei canili rifugio e delle oasi canine si rinvia all’articolo 1 del decreto del Commissario ad acta per i

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Capo V - Procedure di cattura e di affido dei cani vaganti e cessione degli animali ospitati nei canili sanitari o nei rifugi
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Art. 37 - (Cattura dei cani vaganti)

1. I comuni segnalano la presenza di animali randagi o vaganti sul proprio territorio alle aziende sanitarie provinciali, che attivano le procedure di cattura nel rispetto della normativa vigente.

2. Chiunque rinvenga un cane vagante ne dà pronta comunicazione al Comune in cui è avvenuto il rinvenimento, tramite la polizia locale, o al servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale, fornendo le indicazioni necessarie alla cattura.

3. Salvo che il fatto non costituisca re

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Art. 38 - (Affido temporaneo, definitivo o adozione degli animali ospitati in un canile sanitario o canile rifugio)

1. Il cane ospitato presso un canile sanitario o presso un canile rifugio può essere ceduto ad un nuovo proprietario, trascorsi almeno sessanta giorni dal ritrovamento, fatti salvi i diversi termini previsti dal Codice civile in caso di smarrimento. In alternativa, il cane può essere concesso in affido temporaneo sino al sessantesimo giorno dal ritrovamento. L’affido temporaneo si conclude con l’affido definitivo o con la restituzione al proprietario originario.

2. Gli animali ospitati presso i canili sanitari o i canili rifugio sono identificati e fotografati entro tre giorni dal loro ingresso e le foto sono inviate per la pubblicazione nel sito web di cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 4.

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Capo VI - Funzionamento e gestione dell’anagrafe degli animali d’affezione
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Art. 39 - (Identificazione degli animali d’affezione e iscrizione all’anagrafe)

1. I Sindaci, in virtù dell'accordo di cui al comma 12 dell’articolo 38, sono responsabili delle procedure di identificazione e registrazione dei cani ospitati nelle strutture pubbliche o convenzionate. Tale attività viene svolta sulla base di una programmazione settimanale/mensile tra l'amministrazione comunale e le aziende sanitarie provinciali competenti per territorio, fatti salvi i casi urgenti e non programmabili. I comuni dispongono in maniera autonoma o in convenzione di uno o più canili rifugio/oasi canine per il ricovero dei cani in attesa di adozione. I Sindaci assumono la proprietà dei cani vaganti sul proprio territorio, al momento della cattura. Le associazioni di protezione animale riconosciute e registrate ai sensi dell'articolo 8 possono richiedere l'adozione con contestuale iscrizione, al fine di un successivo affido definitivo, di cani randagi o vaganti solo se hanno la disponibilità di una struttura regolarmente autorizzata e conforme a quanto previsto dall’articolo 17. I responsabili delle strutture private che detengono cani a qualsiasi titolo rispondono dello stato di salute psico-fisico degli animali ospitati

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Art. 40 - (Registrazioni in anagrafe)

1. Nell’anagrafe degli animali d’affezione sono registrate, nel rispetto della normativa in materia di dati personali, almeno le seguenti informazioni:

a) codice identificativo, data e zona di inoculazione del microchip;

b) segnalamento dell’animale;

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Art. 41 - (Accreditamento dei medici veterinari)

1. Ai fini dell’accreditamento, i medici veterinari liberi professionisti presentano domanda al servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale.

2. L’accreditamento di cui al comma 1 è subordinato:

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Art. 42 - (Accesso all’anagrafe)

1. L’accesso all’anagrafe è consentito, previa autenticazione, ai soggetti di cui all’articolo 40, comma 3, della presente legge, preposti alla

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Art. 43 - (Disposizioni per la registrazione degli animali iscritti obbligatoriamente in anagrafe)

1. Prima di procedere alla registrazione in anagrafe è necessario accertare la maggiore età e l’identità dei proprietari o detentori.

2. Per registrare la cessione o il cambio di detenzione sono acqui

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Capo VII - Accesso di animali d’affezione alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate
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Art. 44 - (Criteri di accesso)

1. L’accesso di animali d’affezione a strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private accreditate avviene, ove consentito, nei limiti e se

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Art. 45 - (Condizioni minime per l’accesso degli animali)

1. Ai fini dell’accesso di cui all’articolo 44, i cani sono:

a) identificati e iscritti all’anagrafe degli animali d’affezione, regionale o nazionale;

b) condotti a guinzaglio della lunghezza mass

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Capo VIII - Criteri per rendere riconoscibili i cani di assistenza alle persone con disabilità
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Art. 46 - (Cani di assistenza)

1. Sono definiti cani di assistenza tutti i cani, oltre ai cani guida per non vedenti e ipovedenti, che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali.

2. I c

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Capo IX - Istituzione dell’autorità regionale per i diritti degli animali d’affezione e la corretta convivenza con le persone
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Art. 47 - (Finalità, composizione e organizzazione)

1. È istituita l’Autorità regionale per i diritti degli animali d’affezione e la corretta convivenza tra le persone e gli animali (di seguito denominata Autorità), al fine di realizzare un piano organico di interventi,

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Art. 48 - (Nomina del Presidente e dei componenti l’Autorità)

1. Il Presidente e gli altri componenti dell’Autorità sono eletti dal Consiglio regionale, a scrutinio segreto, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. In caso di mancato raggiungimento del quorum nelle prime due votazioni,

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Art. 49 - (Cause di incompatibilità e revoca)

1. Non possono ricoprire la carica di componente dell’Autorità tutti coloro che, al momento della presentazione della candidatura, siano ineleggibili e incandidabili alla carica di consigliere regionale o che, in ogni caso, versino nelle condizioni di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. Per quanto concerne la durata della incandidabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative vigenti.

2. Qualora, successivamente alla elezione, venga accertata una causa di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio regionale dispone l’avvio del procedimento di decadenza dalla carica di Presidente o di componente dell’Autorità e la consequenziale sostituzione. Il Presidente e i componenti non possono esercitare, durante la durata del mandato, altre attività di lavoro che possano determinare conflitti di interessi, anche potenziali, con le attribuzioni e l’esercizio propri

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Art. 50 - (Compiti dell’Autorità)

1. L’Autorità ha il compito di:

a) ricevere le segnalazioni e i reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali;

b) segnalare all’autorità giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali, dei quali venga a conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, che possano configurarsi come violazioni alle leggi vigenti;

c) richiedere interventi di prevenzione e repressione degli abusi sugli animali e controlli sul territorio ai servizi veterinari dell’ASP, alla polizia locale, alle guardie zoofile e a tutti gli altri enti preposti;

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Art. 51 - (Organizzazione e funzionamento dell’Autorità)

1. L’Autorità ha sede in Reggio Calabria presso il Consiglio regionale. Altre sedi distaccate possono essere istituite in uffici di proprietà regio

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Art. 52 - (Missioni)

1. Al Presidente, o al componente dell’Autorità da questi delegato, spetta il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico

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Capo X - Sanzioni
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Art. 53 - (Sanzioni amministrative)

1. In caso di violazione delle norme contenute nella presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato e fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni previste da norme statali, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) chiunque omette di denunciare la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell’animale, ai sensi della presente legge, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 150,00 euro ad un massimo di 450,00 euro;

b) chiunque contravviene a

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Capo XI - Disposizioni finanziarie e finali
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Art. 54 - (Abrogazione)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 (Istituzione anagrafe canina, prevenzione r

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Art. 55 - (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, quantificati nel limite massimo di 200.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, si provvede con le risorse allocate alla Missione 05, Programma 02 (U.05.02), mediante contestuale riduzione, per il medesimo importo, dello stanziam

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Allegato A - Contratto di affido presso canile sanitario/rifugio

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato B

Tabella 1 riferita ad articolo 29 comma 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Tabella 2 riferita ad articolo 30 comma 1

Parte di provvedimento in formato grafico

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