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18/09/2023

Dettaglio prestazioni e calcolo corrispettivi per servizi di architettura e ingegneria

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha ribadito la necessità di inserire nella documentazione di gara il dettaglio delle prestazioni ed il calcolo dei corrispettivi per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria.

Fattispecie
A seguito di una segnalazione ad ANAC, erano emerse criticità in relazione ad una procedura aperta per l'appalto del servizio di architettura e ingegneria per la progettazione studio di fattibilità tecnico ed economica di una dorsale trasversale di collegamento della costa jonica. La criticità principale riguardava la sottostima della base d’asta dovuta al parziale ed incompleto calcolo dei compensi professionali. Inoltre, la s.a. aveva avanzato delle richieste erronee negli atti di gara, successivamente corrette tramite FAQ.

Sottostima della base d'asta
L'ANAC, con Atto del Presidente ANAC del 26/07/2023, ha osservato che:
- non veniva riportato negli atti di gara il procedimento attraverso il quale si era giunti alla definizione dei corrispettivi da porre a base di gara, né se le tabelle ministeriali erano state assunte a primo parametro di riferimento per il calcolo dei corrispettivi;
- l’omessa rappresentazione negli atti di gara dei calcoli relativi alle prestazioni poste a base di gara per la determinazione della base d’asta determina una non conformità al principio di trasparenza, alle prescrizioni dell’art. 24, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016, delle Linee guida n. 1, di cui alla Delib. ANAC 15/05/2019, n. 417, oltre che al Com. ANAC 03/02/2021 ed al Com. ANAC 08/11/2022 (si veda Corrispettivi a base di gara per affidamento di servizi di architettura e ingegneria e Corrispettivi per servizi di architettura e ingegneria: nuove indicazioni ANAC;
- nella documentazione di gara deve essere sempre riportato l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi che rende trasparente il procedimento adottato per il calcolo dell’importo posto a base di gara e che limita la possibilità per i progettisti di chiedere di corrispettivi ulteriori in corso di esecuzione. Diversamente, l’assenza del dettaglio dei corrispettivi calcolati sulla base del D. Min. Giustizia 17/06/2016 per la determinazione degli importi dei servizi di progettazione non permette ai concorrenti di comprendere le attività incluse nell’appalto ed espone l’amministrazione a successive richieste di pagamento.

Richieste erronee e FAQ
Con riferimento alla criticità relativa a richieste erronee quanto ai requisiti di partecipazione:
- l’errore avrebbe richiesto un'apposita rettifica del bando e del disciplinare di gara da parte della stazione appaltante, fatta con le stesse forme di detti atti, e non già un semplice chiarimento tramite FAQ, come invece avvenuto in concreto (Sent. C. Stato 07/09/2022, n. 7793Sent. C. Stato 07/01/2022, n. 64);
- in assenza di una apposita rettifica/proroga da parte della stazione appaltante, la procedura di gara non poteva ritenersi conforme alla disciplina di riferimento.

Ulteriori chiarimenti
Inoltre, è stato chiarito che:
- la richiesta della cauzione provvisoria pari al 2% calcolata sull’intero importo posto a base di gara non era conforme al dettato dell’art. 93, comma 10, del D. Leg.vo 50/2016, ai sensi del quale l'art. 93 del D. Leg.vo 50/2016 non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento;
- la mancata previsione nello schema di contratto della richiesta della polizza da responsabilità civile professionale obbligatoria per tutti i progettisti, che copre i rischi derivanti dalla attività professionale per errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della s.a. nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, non pareva risultare conforme a quanto previsto dall’art. 24 del D. Leg.vo 50/2016 e alle Linee guida n. 1, di cui alla Delib. ANAC 15/05/2019, n. 417.

Dalla redazione