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06/09/2023

Rinvio a giudizio di un dipendente pubblico: provvedimenti obbligatori e (in)opportuni

L'ANAC ha indicato che un dirigente pubblico rinviato a giudizio deve essere trasferito ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto; è inoltre inopportuna la sua partecipazione ad una selezione per la nomina a direttore generale.

Fattispecie
È stato chiesto all'ANAC se, attesa la sussistenza di un rinvio a giudizio per concorso in peculato e falso, a carico di un dirigente in servizio incaricato della gestione dell’Area Amministrazione e Finanza e dell’Area Risorse Umane, l’interessato potesse partecipare ad una selezione per la nomina di Direttore Generale, ovvero se tale pendenza fosse ostativa alla sua partecipazione.

Osservazioni ANAC
L'ANAC, con atto del Presidente del 26/07/2023, al fine di rispondere al quesito posto, ha ritenuto opportuno procedere ad una ricognizione dei diversi istituti applicabili in astratto al caso concreto, con l’intento di valutare le conseguenze previste dall’ordinamento sull’accesso o sulla permanenza in determinati uffici di dipendenti di pubbliche amministrazioni (ovvero enti di diritto privato in controllo pubblico) in caso di pendenza di procedimento penale.

In particolare, l'ANAC ha:
- escluso l'applicabilità della lett. c), dell'art. 3, comma 1, del D. Leg.vo 08/04/2013, n. 39 in quanto nel caso in esame non assume rilievo detta ipotesi di inconferibilità sussistente soltanto in caso di condanna, anche non definitiva, per i reati sopra indicati, mentre nel caso concreto il procedimento penale è tuttora pendente;
- escluso l'applicabilità al caso di specie dell'art. 35-bis del D. Leg.vo 30/03/2001, n. 165 - che rappresenta un’autonoma fattispecie di inconferibilità la cui ratio è quella di prevenire il discredito, altrimenti derivante all’Amministrazione, dovuto all’affidamento di funzioni sensibili a dipendenti che, a vario titolo, abbiano commesso determinati reati - per mancanza dei presupposti, stante l’assenza di una sentenza di condanna;
- ritenuto applicabile l'art. 3 del L. 27/03/2001, n. 97, il quale ha introdotto l’obbligo del trasferimento ad ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto per il dipendente rinviato a giudizio per i delitti ivi indicati, salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Conclusioni ANAC
L'ANAC, in conclusione, ha ritenuto quanto segue:
- la società istante è tenuta ad applicare l’art. 3 dalla L. 97/2001 e, dunque, a trasferire il dirigente rinviato a giudizio ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento dei fatti di reato, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. In caso di impossibilità (in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi), il dipendente in questione sarà invece posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento;
- la circostanza che la società sia venuta a conoscenza della pendenza di un procedimento penale dopo circa 4 anni dalla sua apertura appare indicativa di una inadeguatezza della strategia di prevenzione. Ciò impone una revisione ed un rafforzamento delle misure preventive finora adottate dall’ente e, in particolare, si raccomanda: a) l’introduzione di un’apposita disposizione del codice di comportamento che imponga ai dipendenti il dovere di segnalare l’avvio di procedimenti penali; b) la previsione - per il futuro - di una clausola di esclusione nei bandi di concorso e negli avvisi di selezione del personale per coloro che abbiano procedimenti penali in corso a proprio carico;
- in considerazione del ruolo apicale e strategico che ricopre la figura del D.G., della natura fiduciaria dell’attribuzione e del discredito che certamente deriverebbe alla immagine della società, la partecipazione dell’interessato ad una eventuale selezione sarebbe inopportuna.

Dalla redazione