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01/09/2023

Disciplina requisiti acustici degli edifici - Inapplicabilità alle strutture divisorie interne

Secondo la Corte di Cassazione, le norme sui requisiti acustici degli edifici non si applicano alle strutture divisorie interne ad una stessa unità immobiliare.

Nel caso di specie i proprietari di alcune unità abitative chiedevano di accertare la responsabilità del costruttore e dei progettisti per gravi difetti di isolamento acustico in violazione dei parametri fissati dalla normativa di settore (L. 447/1995 e D.P.C.M. 05/12/1997) e la loro condanna al risarcimento dei danni ex artt. 1669, 2043 e 2055, c.c. I professionisti invece ritenevano illegittima l’applicazione delle norme sull’isolamento acustico anche agli ambienti interni di una stessa unità abitativa (nel caso di specie locali solamente agibili e vani abitabili appartenenti al medesimo appartamento).

In sostanza si trattava di verificare se la disciplina dei requisiti di isolamento acustico dettata dalla L. 26/10/1995, n. 447 e dal correlato D. P.C.M. 05/12/1997 sia diretta a garantire (solo) la protezione acustica di ciascuna unità immobiliare (e, quindi, soltanto il rapporto - rilevante sul piano dell'impatto dei rumori intercorrente da due o più distinte unità abitative) o sia volta a tutelare anche la protezione acustica di ciascun vano all'interno di ognuna delle unità abitative immobiliari facenti complessivamente parte di un unitario edificio.

C. Cass. civ. 17/07/2023, n. 20447 ha innanzitutto richiamato la nozione di ambienti abitativi fissata dall’art. 2, L. 447/1995. Tale nozione, ad avviso della Corte, non può ritenersi propriamente tecnica, risultando essenzialmente generica e, in quanto tale, deve essere interpretata in relazione al complesso normativo e regolamentare settoriale e alla funzione che alla stessa si ricollega.
Inoltre, la legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995 e il relativo D.P.C.M. attuativo si propongono l'obiettivo generale di proteggere l'ambiente e la popolazione dall’inquinamento, differenziando adeguatamente il soggetto "disturbante" rispetto a quello "ricevente il disturbo".
Dall’analisi delle norme si deduce quindi che l’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente, che caratterizza la capacità di un elemento divisorio (parete o solaio), di abbattere il rumore, opera solo quando tale elemento sia posto in opera tra due locali appartenenti a distinte unità immobiliari.
In quest’ottica, i solai interni ad una stessa unità immobiliare non sono assoggettabili a limitazioni in relazione al rispetto dell'indice di valutazione del rumore di calpestio, in quanto non rappresentano un presidio idoneo alla tutela della diffusione del rumore, appartenendo l'ambiente generatore del rumore e quello ricettore allo stesso soggetto (inteso anche come nucleo familiare od assimilabile).

Applicando lo stesso principio, anche l'indice del potere fonoisolante apparente di partizione fra ambienti relativi ai solai di una medesima unità abitativa, ma pure di partizioni verticali (come i tramezzi divisori di un uno stesso appartamento, non di rado tra loro collegati), non può dirsi assoggettabile ai limiti previsti dal citato D.P.C.M., mentre valutazione diversa va fatta per l'eventualità in cui intervengano, successivamente nel tempo, trasformazioni dell'unità immobiliare, come nel caso in cui la stessa venga ad essere frazionata in due o più distinte unità immobiliari, rendendosi, in tale ipotesi, necessario il rilascio di apposite autorizzazioni amministrative che contengano l'attestazione del rispetto dei valori limite previsti dallo stesso D.P.C.M..

Per tutto quanto evidenziato, lo scopo del quadro normativo settoriale di riferimento attinente all'inquinamento acustico deve intendersi preordinato ad evitare, per quel che riguarda le abitazioni, "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo", espressione che non può che sottendere un'immissione dall'esterno rispetto a ciascuna unità immobiliare, che sia idonea a provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, oltre che pericolo per la salute umana.

In conclusione la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: i valori e le prescrizioni di cui alla L. 26/10/1995, n. 447 ed al connesso D. P.C.M. 05/12/1997 non possono essere ritenuti applicabili alle strutture divisorie verticali e orizzontali meramente interne ad una stessa unità immobiliare, donde l'indice di valutazione del potere fonoisolante apparente che caratterizza la capacità di un elemento divisorio (parete o solaio) di abbattere il rumore, opera soltanto quando tale elemento sia posto in opera tra due locali appartenenti a distinte unità immobiliari. L'unico parametro che sarà necessario rispettare nell'isolamento dei locali posti nella medesima unità immobiliare abitativa è costituito dall'indice di rumore di calpestio dei solai.

Dalla redazione