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27/06/2023

Bonus barriere architettoniche 75% anche per appartamenti in condominio

Con la Circolare 26/06/2023, n. 17/E, l’Agenzia delle entrate chiarisce una volta per tutte che possono fruire del Bonus barriere architettoniche anche gli interventi su appartamenti in condominio non funzionalmente indipendenti, con massimale di 50.000 Euro. Altri chiarimenti su: Trasferimento dell’immobile; Interventi di demo-ricostruzione; Cumulo con Bonus casa e Superbonus; Spese correlate; Ambito applicativo; Cessione del credito.

Con la Circolare 26/06/2023, n. 17/E, l’Agenzia delle entrate ha fornito una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Tra questi, di particolare rilievo i chiarimenti resi in merito al bonus per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti - di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020 - (c.d. “Bonus barriere architettoniche”), sul quale in precedenza l’Amministrazione finanziaria si era espressa solo occasionalmente tramite risposte a interpelli.

ASPETTI GENERALI - Il riferimento legislativo è costituito dall'art. 119-ter del D.L. 34/2020, il quale dispone che ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione per le spese documentate sostenute dal 01/01/2022 al 31/12/2025, (scadenza prorogata dall'originaria, prevista al 31/12/2022, ad opera della Legge di bilancio 2023) per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La detrazione:
* è da ripartire in 5 quote annuali di pari importo;
* spetta nella misura del 75% delle spese sostenute, con i seguenti massimali:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Per altri dettagli vedi Bonus eliminazione barriere architettoniche fino al 2025.

Di seguito i più rilevanti chiarimenti in proposito forniti dalla Circolare Agenzia entrate 26/06/2023, n. 17/E (cfr. pagine da 84 a 88).

TRASFERIMENTO DELL’IMMOBILE - La Circolare 17/E/2023 chiarisce che - in assenza di specifiche disposizioni - la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese. La conclusione cui giunge l’Agenzia è quanto meno singolare, dato che per gli altri bonus edilizi trova generale applicazione il principio di base secondo il quale in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (vedi per dettagli Bonus fiscali e trasferimento degli immobili per atto tra vivi o mortis causa).
La detrazione non si trasferisce neanche in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento in quanto, in tale caso il contribuente che ha sostenuto la spesa può continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate. Anche questo chiarimento suscita perplessità, dato per gli altri bonus edilizi trova generale applicazione il principio di base secondo il quale in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente dell'unità immobiliare (vedi per dettagli Bonus fiscali e trasferimento degli immobili per atto tra vivi o mortis causa).

SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI (NON INDIPENDENTI) IN CONDOMINIO - A tale proposito la Circolare 17/E/2023 chiarisce finalmente una volta per tutte che sono agevolabili gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari anche non funzionalmente indipendenti (ad esempio interventi su un appartamento posto in condominio) nello stesso limite massimo previsto per le unità unifamiliari di 50.000 Euro.
Tale conclusione sembrava già potersi evincere dalla lettura dell’Interpello 461/2022.

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - A tale proposito la Circolare 17/E/2023 chiarisce che - considerato che la norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici “già esistenti, l’agevolazione non spetta per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia, oltre che per quelli effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile.
Il chiarimento suscita perplessità, dato che in linea generale tutti i bonus edilizi spettano per interventi su edifici esistenti, e come ha innumerevoli volte chiarito la stessa Agenzia delle entrate, gli interventi di ristrutturazione edilizia che rientrino nel perimetro delineato dalla lettera d) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 sono a tutti gli effetti interventi “su edifici esistenti”.

COESISTENZA CON DETRAZIONI EX ART. 16-BIS DEL TUIR O CON SUPERBONUS - A tale proposito la Circolare 17/E/2023 chiarisce che è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 119-ter anche in presenza di un intervento iniziato in anno precedente per le cui spese, sostenute in tale anno precedente, si è fruito della detrazione del 50% prevista dall’articolo 16-bis del D.P.R. 917/1986 oppure del Superbonus (in quanto intervento “trainato” effettuato congiuntamente ad interventi “trainanti” di efficienza energetica o antisismici).
Tale conclusione sembrava già potersi evincere dalla lettura dell’Interpello 293/2022.

CORRELATE - A tale proposito la Circolare 17/E/2023 chiarisce che la detrazione spetta, oltre alle spese per l’intervento vero e proprio finalizzato al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, anche sulle spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi quali, ad esempio, quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari.
Vedi per dettagli Bonus fiscali edilizi: agevolabili le spese correlate a intervento principale.

AMBITO APPLICATIVO - A tale proposito la Circolare 17/E/2023 chiarisce che:
* dal punto di vista soggettivo, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (ad esempio chi avesse solo redditi derivanti da interessi su titoli di Stato);
* dal punto di vista oggettivo, rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale.

CESSIONE DEL CREDITO - A tale proposito la Circolare 17/E/2023 chiarisce che gli interventi in questione rientrano fra quelli per i quali è ancora ammesso il ricorso alla cessione del credito o allo sconto in fattura, stante il disposto dell’art. 2 del D.L. 11/2023, commi da 1 a 3-quater.
Vedi per dettagli Cessioni crediti bonus fiscali consentite dopo la conversione in legge del D.L. 11/2023.

Dalla redazione