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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Giustizia UE 04/05/2023, n. C-78/22
Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2011/7/UE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Articolo 6 - Importo forfettario minimo di EUR 40 a titolo di risarcimento per i costi di recupero sostenuti dal creditore - Ritardi di pagamento in relazione ai contratti ad esecuzione continuata - Risarcimento forfettario dovuto per ciascun ritardo di pagamento - Obbligo di conferire piena efficacia al diritto dell’Unione - Obbligo di interpretazione conforme al diritto dell’Unione - Principi generali del diritto privato nazionale.1) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in combinato disposto con l’articolo 3 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che qualora uno stesso e unico contratto preveda pagamenti a carattere periodico, ciascuno dei quali debba essere effettuato entro un termine determinato, l’importo forfettario minimo di EUR 40, previsto da tale articolo 6, paragrafo 1, è dovuto, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero, per ciascun ritardo di pagamento. 2) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE, in combinato disposto con il paragrafo 3 di tale articolo e con l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale non conceda o riduca l’importo forfettario previsto dalla prima di tali disposizioni, sul fondamento dei principi generali del diritto privato nazionale, quand’anche i ritardi di pagamento, verificatisi nell’ambito di uno stesso e unico contratto, riguardino segnatamente importi modesti, incluso inferiori a tale importo forfettario. |
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