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Sent. C. Giustizia UE 04/05/2023, n. C-516/21

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Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 135, paragrafo 2, primo comma, lettera c) - Eccezioni all’esenzione prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera l) - Locazione di utensili e macchine fissati stabilmente nell’ambito della dazione in affitto di un fabbricato agricolo.

L’articolo 135, paragrafo 2, primo comma, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica alla locazione di utensili e macchine fissati stabilmente nel caso in cui tale locazione costituisca una prestazione accessoria rispetto ad una prestazione principale di affitto di un fabbricato, realizzata nell’ambito di un contratto di affitto concluso tra le stesse parti ed esentata in virtù dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), di detta direttiva, e tali prestazioni formino una prestazione economica unica.

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