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Deliberaz. G.P. Bolzano 14/03/2023, n. 220

Modifiche ai criteri per la concessione di contributi a enti pubblici e privati attivi in ambito sociale.
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Testo del documento

L'articolo 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante "Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano", e successive modifiche, prevede che la Provincia autonoma di Bolzano possa concedere a enti pubblici e privati che operano senza scopo di lucro nel territorio provinciale e svolgono per statuto attività socioassistenziale contributi per spese correnti e investimenti;

l'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante "Disciplina del procedimento amministrativo", e successive modifiche, prevede che la Giunta provinciale predetermini, con propria deliberazione, i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, borse di studio, premi, incentivi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a persone, società ed enti pubblici e privati;

i criteri per la concessione di contributi a enti pubblici e privati attivi in ambito sociale sono stati determinati ed emanati con Delib.G.P. n. 332 del 10 aprile 2018, e successive modifiche, e vengono ora modificati;

il forte aumento dei costi del materiale da costruzione, unito al problema di reperire quest'ultimo in tempi utili, pone attualmente il settore edile e i costr

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Allegato A)

Allegato C (articolo 9, commi 2 e 3, lettere a), b) e d)) Investimenti nel settore "Anziani"

 

Art. 1 - Nuova costruzione o acquisto

1. In caso di nuova costruzione di strutture per l'assistenza agli anziani le spese ammesse a contributo ammontano ai seguenti importi fissi:

a) residenze per anziani: euro 180.000 per posto letto;

b) forme di residenza assistita per anziani e alloggi per anziani adibiti all'accompagnamento e all'assistenza abitativa e all'assistenza abitativa plus per persone anziane:

1) euro 107.000 per posto letto, oppure euro 118.000 per alloggio;

2) spazio comune o cucina comune: euro 47.000;

c) Assistenza diurna: euro 68.000 per posto;

d) sedi periferiche dei centri diurni dell'assistenza domiciliare: euro 196.000;

e) locali per i club per anziani: euro 196.000.

2. In caso di acquisto di strutture, i costi ammessi sono determinati in base alla stima dell'Ufficio provinciale Estimo ed espropri o di un perito estimatore giurato/una perita estimatrice giurata, nei limiti degli importi di cui al comma 1.

3. In caso di acquisto di un terreno per la costruzione, la ristrutturazione o l'ampliamento: i costi ammessi sono determinati in base alla stima dell'Ufficio provinciale Estimo ed espropri o di un perito estimatore giurato/una perita estimatrice giurata.

 

Art. 2 -

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