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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Campania 22/10/2002, n. 27
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[Premessa] |
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Art. 1 - (Oggetto)1. La presente legge istituisce il registro storico-tecnico-urbanistico di ogni fabbricato pubblico e |
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Art. 2 - (Nomina e requisiti del tecnico incaricato)1. Per la tenuta e l'aggiornamento periodico del registro di cui all'articolo 1, i proprietari di fabbricato riuniti in |
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Art. 3 - (Modalità di tenuta del registro)1. Il registro, di cui all'articolo 1, contiene per il fabbricato e per le aree ed i manufatti di pertinenza: a) tutte le informazioni riguardanti la sicurezza, la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica, di smaltimento acque, geologica del sottosuolo, autorizzativi, l'esistenza di vincol |
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Art. 4 - (Compiti del tecnico incaricato)1. Il tecnico incaricato: a) redige preliminarmente una relazione sulle condizioni statiche del fabbricato, sulle condizioni geologico-tecniche del sottosuolo, sulla sua storicità dalla realizzazione all'attualità, cont |
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Art. 5 - (Violazioni e sanzioni)1. La violazione delle norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria a car |
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Art. 6 - (Competenze dei Comuni - Istituzione di un Fondo regionale)1. La Regione attribuisce ai Comuni le competenze relative all'applicazione della presente legge. |
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Art. 7 - (Trasferimento immobiliare)1. Entro dodici mesi dall'approvazione del regolamento attuativo della presente legge di cui all'arti |
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Art. 8 - (Regolamento attuativo)1. La Giunta regionale, sentiti gli ordini ed i collegi professionali tecnici interessati e sentita la Commissione consiliare competente entro il termine di sessanta giorni, approva il regolamento attuativo entr |
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Art. 9 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede per il corrente esercizio finanziario con le ris |
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Art. 10 - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed en |
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