Estratto da D. Min. Giustizia 08/03/2013

Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 R;

b) «Fondo», il Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili istituito ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo;

c) «Gestore», la Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.A.;

d) «sezione autonoma», l’articolazione del Fondo, con distinta contabilità, corrispondente ad aree territoriali interregionali da definire ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo.


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