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Ultimo aggiornamento
07/01/2024

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
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COMPLETO ACQUISTO EFFICACIA CODICE DEI CONTRATTI
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Parti del nuovo Codice che acquistano efficacia

Gli articoli finali del D. Leg.vo 30/04/2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici 2023) hanno delineato un’entrata in vigore del provvedimento in fasi progressive.

Accanto alla data di entrata in vigore “formale” del Codice - dal 01/04/2023 ad opera dell’art. 229 del D. Leg.vo 36/2023, comma 1, ma priva di effetti concreti, se non per alcune limitate modifiche introdotte ad altre disposizioni - è stata prevista un’entrata in vigore “sostanziale” (“acquisto efficacia” la locuzione utilizzata dal Codice all’art. 229, comma 2) dal 01/07/2023, data da cui si è altresì verificato quanto segue:

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Parti del vecchio Codice che conseguentemente decadono

Conseguentemente all’elenco di norme ad applicazione differita al 2024, ai sensi dell’art. 225 del D. Leg.vo 36/2023, comma 2, secondo periodo, hanno continuato ad applicarsi fino al 31/12/2023, e quindi hanno cessato di applicarsi dal 01/01/2024, le seguenti disposizioni del D. Leg.vo 50/2016: artt. 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6.

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Riepilogo schematico

Il tutto è schematizzato qui di seguito, rinviando per dettagli più ampi a Codice dei contratti pubblici 2023: struttura, vigenza e periodo transitorio


Tabella articoli che acquistano efficacia e articoli decaduti del Codice 2016


CODICE 2016
ARTICOLI DECADUTI DAL 01/01/2024

CODICE 2023
ARTICOLI IN VIGORE DAL 01/01/2024

* Art. 21 - Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici, comma 7

* Art. 29 - Principi in materia di trasparenza

* Art. 40 - Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione

* Art. 41 - Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza, comma 2-bis

* Art. 44 - Digitalizzazione delle procedure

* Art. 52 - Regole applicabili alle comunicazioni

* Art. 53 - Accesso agli atti e riservatezza

* Art. 58 - Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione

* Art. 70 - Avvisi

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Quando si applica ancora il Codice 2016

È utile ricordare che ai sensi del comma 2 dell’art. 226 del D. Leg.vo 36/2023, il D. Leg.vo 50/2016 rimane comunque in vigore per i procedimenti e i contratti in corso alla data del 01/07/2023, definiti come segue:

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Norme per i contratti PNRR e PNIEC

Continuano ad applicarsi anche dopo il 01/07/2023 le disposizioni di cui al

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DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI PUBBLICI
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Principali novità in vigore dal 2024

Il grosso degli articoli entrati in vigore dal 2024 riguarda la Parte II del Libro I, concernente la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, come sinteticamente illustrate qui a seguire.

A partire dal 01/01/2024 ha dunque acquistato piena efficacia la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice, e riferita a tutte le procedure di affidamento.

Tale disciplina sarà applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 01/01/2024.


La principale novità in vigore dal 01/01/2024 riguarda la gestione delle gare pubbliche, per le

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Principi generali, il ciclo di vita digitale dei contratti

Secondo quanto previsto dall’art. 19 del D. Leg.vo 36/2023, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del D. Leg.vo 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).

Fondamentale è il “principio dell’unicità dell’invio”, in base al quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, e pertanto non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente.

Il principio, nel momento in cui si sviluppano i rapporti tra amministrazioni ovvero tra quest’ultime e gli operatori economici, prevede l’acquisizione da parte dell’autorità procedente dei dati e/o delle informazioni già in possesso di altri soggetti (pubblici e privati), mediante l’accesso a banche dati.

Tale principio si applica ai dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pub

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La Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)

L’art. 23 del D. Leg.vo 36/2023 promuove la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, gestita dall’ANAC, come piatta

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La Banca dati nazionale dei contratti pubblici

Le specifiche di articolazione e funzionamento della Banda dati nazionale dei contratti pubblici sono state definite con la Delib. ANAC 20/06/2023, n. 261.

La Banca dati si articola nelle seguenti sezioni.


* Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA): istituita dall’art. 33-ter del D.L. 179/2012.


* Piattaforma contratti pubblici (PCP): è il complesso dei servizi web e di interoperabilità attraverso i

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Il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE)

L’art. 24 del D. Leg.vo 36/2023 disciplina il FVOE, stabilendo che gli elementi che compongono il fascicolo de quo riguardano dati e informazioni di ciascun operatore economico, onde consentire alle stazioni appaltanti di verificare i requisiti generali e speciali ne

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Il PassOE non è più richiesto

Il FVOE si è evoluto dalla versione 1.0 (che resta valido per i CIG acquisiti tramite il sistema SIMOG), nella quale era richiesto il PassOE

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Le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate

L’art. 25 del D. Leg.vo 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate per svolger

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Il registro piattaforme certificate (RPC)

Il Registro Piattaforme Certificate (RPC), che contiene l’elenco delle piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno ottenuto la certificazione per una specifica fase del ciclo di vita dei contratti pubblici, è consultabile sul sito ANAC al seguente link:

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Pubblicità legale e pubblicazioni

L’art. 27 del D. Leg.vo 36/2023 prevede che l’obbligo per le stazioni appaltanti della pubblicità legale, per ogni genere di appalto e contratto pubblico, verrà assolto mediante la Piattaforma per la pubblicità legale degli atti, e non più attraverso la Gazzetta Ufficiale.

La piattaforma, come visto, è parte della Banca dati ANAC, e garantirà la pubblicità legale degli atti, anche mediante trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’UE, come stabilito dall’art. 84 del D. Leg.vo 36/2023, per bandi e avvisi di appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

La Banca dati ANAC prenderà in carico ogni giorno le richieste di pubblicazione trasmesse attraverso le piattaforme digitali da parte delle stazioni appaltanti, trasmettendole all’Ufficio europeo.

La pubblicità a livello nazionale di bandi e avvisi relativi ad affidamenti inferiori alla soglia di rilevanza europea viene garantita direttamente dalla Banca dati ANAC, che li pubblica sulla piattaforma per la pubblicità legale degli atti.

Non sono più richieste le pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’Allegato B del D. Leg.vo 33/2013.

La Piattaforma è regolamentata con la Delib. ANAC 20/06/2023, n. 263.

In particolare, la delibera disciplina:

* la pubblicità relativa agli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea (i bandi e gli avvisi oggetto di pubblicazione sono indicati nell’allegato I alla Delibera);

* la pubblicità relativa agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;

* la pubblicità relativa agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di interesse transfrontaliero certo;

* gli effetti giuridici e la durata della pubblicazione;

* le regole tecniche;

* la correttezza e veridicità dei dati contenuti negli atti pubblicati tramite la BDNCP.


L’art. 28 del D. Leg.vo 36/2023prevede che tutte le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, siano trasmesse tempestivamente alla banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali, purché non considerati riservati ai sensi dell’art. 35 del D. Leg.vo 36/2023 ovvero secretati ai sensi dell’art. 139 del D. Leg.vo 36/2023.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

All’articolo è stata data attuazione con la Delib. ANAC 20/06/2023, n. 264 (poi modificata e integrata con la Delib. ANAC 19/12/2023, n. 601), che individua gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell’art. 37 del D. Leg.vo 33/2013 e dell’art. 28 del D. Leg.vo 36/2023.

Si riporta di seguito l’Allegato alla Delibera 264/2023, come sostituito dalla Delibera 601/2023, recante la specifica degli atti e documenti da pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti” (le tabelle sono state lievemente editate per esigenze editoriali). Secondo quanto chiarito dalla Delib. ANAC 582/2023, la comunicazione si intende “tempestiva” quando eseguita nell’immediatezza della produzione di dati e informazioni.


All. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023 - ATTI E DOCUMENTI DA PUBBLICARE IN “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

SOTTOSEZIONE “BANDI DI GARA E CONTRATTI

Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in

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Accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione

L’art. 35 del D. Leg.vo 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli artt. 3-bis e 22 e seguenti della L. 241/1990 e degli artt. 5 e 5-bis del D. Leg.vo 33/2013.


L’

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Avvisi e bandi di gara - Acquisizione del CIG

L’art. 81 recepisce l’art. 48 della Dir. UE 24/2014 e dettaglia il contenuto degli avvisi di pre-informazione, che già con il D. Leg.vo 50/2016 era stato integralmente recepito nell’Allegato XIV; nel Codice 2023 le informazioni in questione sono inserite nell’Allegato II.6.

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L’acquisizione del CIG

A decorrere dal 01/01/2024, l’acquisizione del CIG viene effettuata direttamente dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP. Di conseguenza, il CIG non deve più essere acquisito inserendo dati in un sistema separato, come succedeva con SIMOG/SmartCIG. Non esite più lo SmartCIG, ora tutti i contratti sono gestiti mediante

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Bandi di gara e avvisi

L’art. 84 del D. Leg.vo 36/2023 stabilisce l’obbligo di pubblicazione europea per i bandi, gli avvisi di preinformazione e gli avvisi relativi ad appalti di valore pari o superiore rispetto alle soglie di rilevanza europea e, a differenza del corrispondente art. 72, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016, risulta semplificato con eliminazione delle prescrizioni che dettagliano tempi e modalità di pubblicazione strettamente incombenti sull’Ufficio per le pubblicazioni dell’Unione e

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ALTRI ARTICOLI ENTRATI IN VIGORE DAL 2024
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Requisiti di qualificazione

L’Allegato II.4 individua i requisiti per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, oltre alle informazioni necessarie per dimostrare il possesso degli stessi e alle modalità di raccolta di tali informazioni per il funzionamento del sistema di qualific

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Programmazione dei lavori e degli acquisti

L’

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Verifica dei requisiti e garanzie di partecipazione

L’art. 99 del D. Leg.vo 36/2023 disciplina la verifica del possesso dei requisiti richiesti agli operatori economici.

In particolare, esso individua le modalità di accertamento dell’assenza di cause di esclusione automatiche e non automatiche a carico dell’operatore economico e recepisce il principio dell’unicità dell’invio nei rapporti tra stazioni appaltanti e operatori economici.

Esso dispone che la stazione appaltante verifica l’assenza di cause di esclusione automatiche di cui all’art. 94 del Codice attraverso la consultazione del FVOE, la consultazione degli altri documenti allegati dall’operatore economico, nonché tramite l’interoperabilità con la Piattaforma digitale nazionale dati di cui all’

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