L’art. 63, comma 4 prevede che sino all’approvazione del programma previsto dal presente articolo conservano efficacia il programma triennale di cui all’art. 2 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e il programma regionale di cui all’art. 4 della L.R. 16/12/1998, n. 31 e i commi 4 e 5 del medesimo articolo 64 prevedono che i richiami nella normativa regionale ai piani sopracitati si intendono riferiti al programma previsto dal presente articolo.

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