Articoli abrogati dalla L.R. 25/10/2018, n. 36, così recitavano:

"Art. 3 - Funzioni delle province

1. Le province, nell’ambito degli indirizzi formulati dalla programmazione regionale, esercitano funzioni di programmazione territoriale delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il lavoro nel quadro socioeconomico del loro territorio.

2. Le province esercitano le seguenti funzioni:

a) le funzioni relative ai servizi per l’impiego secondo il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modifiche ed integrazioni;

b) le funzioni relative al collocamento mirato delle persone disabili previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modifiche ed integrazioni;

c) le funzioni relative all’attuazione delle politiche attive del lavoro e alle misure di sostegno all’occupazione e di ricollocazione;

d) le funzioni relative alla gestione delle attività formative relative al contratto di apprendistato;

e) le funzioni relative alla promozione dei tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad una occupazione continuativa;

f) lettera abrogata dalla L.R. 27/06/2016, n. 18.

g) lettera abrogata dalla L.R. 27/06/2016, n. 18.

h) le funzioni di cui all’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

i) le funzioni di analisi e monitoraggio del mercato del lavoro provinciale;

j) tutte le altre funzioni previste dalla presente legge e attribuite espressamente alle province.

3. Le province approvano a tal fine programmi triennali per le politiche del lavoro e della formazione professionale coordinati con la programmazione regionale, sentite le commissioni provinciali per il lavoro di cui all’articolo 9.

4. La Regione provvede ad assegnare alle province per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite le risorse trasferite dallo Stato in attuazione del decentramento amministrativo di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni, nonché le ulteriori risorse destinate dalla Giunta regionale sulla base delle disponibilità del bilancio regionale.

 

Art. 4 - Controllo sostitutivo

1. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo nei confronti delle province in caso di accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative di cui all’articolo 3, allo scopo di salvaguardare rilevanti interessi regionali che potrebbero essere compromessi dall’inerzia o dall’inadempimento delle amministrazioni provinciali.

2. Per esercitare il potere di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione al comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7, assegna all’ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti."

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