Articolo abrogato dalla L.R. 25/10/2018, n. 36, così recitava:

"Art. 53 - Disposizioni organizzative

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua le risorse umane e finanziarie da destinare all’attività della Struttura, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” e successive modifiche ed integrazioni, e disciplina le modalità di funzionamento della Struttura con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge."

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