Articolo abrogato dalla L.R. 23/02/2016, n. 7.

L’articolo 53 così recitava:

“Art. 53 - Istituzione del Fondo di garanzia per gli interventi nel settore idrico integrato

1. La Regione del Veneto, al fine di finanziare la realizzazione di opere infrastrutturali e manutentive necessarie per garantire la continuità dello svolgimento del servizio pubblico in materia di servizio idrico integrato, istituisce il Fondo di garanzia per gli interventi nel settore del servizio idrico integrato a favore delle società pubbliche operanti nel settore. Tale fondo sarà amministrato tramite gestore individuato secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica.

2. La Giunta regionale stabilisce, in relazione all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, le specifiche modalità operative di impiego, i criteri di ripartizione ed erogazione delle risorse, nell'osservanza della vigente normativa in materia di aiuti di stato alle imprese.

3.-5. Omissis”.

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