Articolo abrogato dall’art. 32, comma 3, della L.R. 01/06/2022, n. 13, così recitava:

“Art. 107 - (Funzioni delle Province)

1. Le province, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate dall'articolo 108, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998, provvedono:

a) a suddividere il proprio territorio, in ragione della natura dei rischi attesi, in ambiti territoriali omogenei, sui quali organizzare, anche in collaborazione con comuni e comunità montane le attività di prevenzione, di concorso all'intervento di emergenza, di formazione del volontariato e informazione della popolazione, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali;

b) alla verifica della compatibilità dei piani comunali e intercomunali di emergenza di cui all'articolo 108, comma 1, lettera c), numero 3 del decreto legislativo n. 112/1998, redatti in base agli indirizzi ed alle direttive regionali;

c) al coordinamento e allo svolgimento, in collaborazione con gli enti locali, delle attività di formazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni e ai gruppi di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, in armonia con gli indirizzi e i criteri di cui all'articolo 104, comma 2, lettera d), fatta salva la riserva di competenza disposta in tale norma;

d) ad istituire la Consulta provinciale del volontariato di protezione civile;

e) a predisporre le strutture tecnico-amministrative, gli organi consultivi, i mezzi, le attrezzature e le risorse per concorrere alle attività di protezione civile e per esercitare la funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale, anche previa apposita intesa con i rispettivi comandi provinciali dei vigili del fuoco, nei modi e nelle forme indicati dal programma regionale di previsione e prevenzione, nonché dalla pianificazione regionale e provinciale di emergenza.

2. Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani territoriali provinciali (PTP) e degli altri piani di settore di livello provinciale.”

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